ART. 4.
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati
da  un  regolamento  interno approvato dalla Commissione stessa prima
dell'inizio  dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica
delle norme regolamentari.
2.  Per  l'espletamento  delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai
Presidenti  delle  Camere, di intesa tra loro e puo' avvalersi, a sua
scelta,  dell'opera  e  della collaborazione di agenti e ufficiali di
polizia  giudiziaria  nonche' di qualsiasi altro pubblico dipendente,
di consulenti e di esperti.