ART. 5.
1.  La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di
esse  sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati
nel  corso  dei  lavori,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad
altri procedimenti o inchieste in corso.
2.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui al comma 1, i membri della
Commissione,  i  funzionari  addetti all'ufficio di segreteria e ogni
altra  persona  che  collabori  con  la Commissione stessa o compia o
concorra  a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza
sono  obbligati  al  segreto  per  tutto  cio'  che riguarda gli atti
medesimi  e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti
dal   segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a  procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del
segreto  di  cui  al comma 2 e' punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.