Art. 2
                    Modifiche all'articolo 15 del
                regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

  1.  All'articolo  15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo
il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Con  successivo  decreto,  il  Ministro  della  giustizia determina,
mediante  sorteggio,  gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici
istituite  presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati
ai  sensi  dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  10  aprile  1990,  n.  101.  Le prove scritte si svolgono
presso  la  Corte  d'appello  di appartenenza dei candidati; la prova
orale  ha  luogo  presso  la  sede  d'istituzione  della  commissione
esaminatrice.
Il  sorteggio  di  cui  al  comma  precedente  e'  effettuato  previo
raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero
di  domande  di  ammissione  sufficientemente  omogeneo,  al  fine di
garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame
e il numero dei candidati di ciascuna sede.".