Art. 2 Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice. Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.".