Art. 3 Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono anteposti i seguenti commi: "Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della commissione ne da' comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale e' istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale e' istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incari-cata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti."".