Art. 3
                    Modifiche all'articolo 23 del
                regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

  1.  All'articolo  23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono
anteposti i seguenti commi:
"Esaurite  le  operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della
commissione  ne da' comunicazione al Presidente della Corte d'appello
il  quale,  anche  per  il  tramite di persona incaricata, dispone il
trasferimento  delle  buste  contenenti  gli  elaborati  redatti  dai
candidati  alla  Corte  d'appello  presso  la  quale  e' istituita la
commissione  esaminatrice,  individuata  ai  sensi  dell'articolo 15,
commi  sesto  e  settimo  del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a
mezzo   di   consegna   all'ispettore   della  polizia  penitenziaria
appositamente delegato dal Capo del dipartimento.
Il  Presidente  della Corte d'appello presso la quale e' istituita la
commissione  esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il
tramite  di  persona incari-cata, le buste contenenti gli elaborati e
ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il
quale,   attestato  il  corretto  ricevimento  delle  buste,  dispone
l'inizio   delle   operazioni   di   revisione  degli  elaborati  ivi
contenuti."".