Art. 4 Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono soppresse le parole: "anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,"; b) al secondo comma, dopo la parola: "scritti," sono inserite le seguenti: " codici commentati,".