Art. 4
                    Modifiche all'articolo 21 del
                regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

  1.  All'articolo  21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  primo  comma  sono  soppresse  le  parole:  "anche  commentati
   esclusivamente con la giurisprudenza,";
b) al  secondo  comma,  dopo  la  parola: "scritti," sono inserite le
   seguenti: " codici commentati,".