Art. 6 Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 1. All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'Ordine."; b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: " duecentocinquanta"" e' sostituita dalla seguente: " trecento"".