Art. 6
                    Modifiche all'articolo 22 del
            regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578

  1.  All'articolo  22  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Non
   possono  essere  designati  avvocati che siano membri dei consigli
   dell'Ordine.";
b) al  comma  6,  nel  primo  e  nel  secondo  periodo  la  parola: "
   duecentocinquanta"" e' sostituita dalla seguente: " trecento"".