Art. 7
                         Norma di copertura

  1.  Per  l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
e'  autorizzata,  a  decorrere  dall'anno  2003,  la  spesa  di  euro
17.072,00;  al  relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.