Art. 2.
  1.  Agli  eventuali  oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  con  imputazione  all'unita'
previsionale  di  base 3.2.4.2 «Garanzie dello Stato», iscritta nello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, e corrispondenti per gli esercizi successivi.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 18 giugno 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli