Art. 4.
                          Delibere del Cipe
  1. Le  finalita'  e gli obiettivi dell'Unita', nonche' le modalita'
di  raccordo con l'attivita' svolta dalla Cassa depositi e prestiti e
dalla   societa'   Infrastrutture   S.p.a.,   costituita   ai   sensi
dell'articolo  8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono determinati con delibere Cipe.
I  programmi  di  lavoro  e  le modalita' dell'organizzazione interna
dell'Unita'  sono  assicurati dal Sottosegretario di Stato incaricato
dal   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  delle  funzioni  di
segretario  del  Cipe,  ai  sensi  del  regolamento interno del Cipe,
approvato  con  delibera  9 luglio  1998,  n.  63,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  del 27 agosto 1998, n. 199. Il Servizio centrale
di  segreteria del Cipe del Dipartimento per le politiche di sviluppo
e di coesione assicura il raccordo tecnico operativo con il Cipe.
 
          Note all'art. 4:
              - Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in
          legge,   con   modificazioni,   dall'art.  1,  della  legge
          15 giugno   2002,   n.   112  (pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139),
          recante:  «Disposizioni  finanziarie  e  fiscali urgenti in
          materia  di  riscossione,  razionalizzazione del sistema di
          formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
          ed      adeguamenti      comunitari,     cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture»,  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale 17 aprile 2002, n. 90; si riporta
          il testo dell'art. 8:
              «Art.   8   (Societa'   per   il   finanziamento  delle
          infrastrutture).  -  1.  La  Cassa  depositi  e prestiti e'
          autorizzata  a  costituire, anche con atto unilaterale, una
          societa'  finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture
          S.p.a.";  non  si  applicano le disposizioni dell'art. 2362
          del  codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale
          iniziale  e'  pari a euro 1 milione, da versare interamente
          all'atto  della  costituzione;  i  successivi  aumenti  del
          capitale   sono   determinati   con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti
          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  anche  a valere sulla
          cartolarizzazione   di   una   parte  dei  propri  crediti,
          individuati  tenendo  conto  dei  principi  di  convenienza
          economica  e  di  salvaguardia delle finalita' di interesse
          pubblico  della  Cassa stessa. Le azioni della societa' non
          possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e'
          ammesso  il  trasferimento con la preventiva autorizzazione
          del Ministro dell'economia e delle finanze.
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i
          titoli  e  i  finanziamenti  di  cui  al  comma  5, per gli
          strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le
          garanzie  di  cui  al  comma  3.  Tale garanzia e' elencata
          nell'allegato   allo  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  di  cui all'art. 13 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468.
              3. La   societa',   in   via  sussidiaria  rispetto  ai
          finanziamenti  concessi  da  banche  e  altri  intermediari
          finanziari:
                a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e
          le   grandi   opere   pubbliche,  purche'  suscettibili  di
          utilizzazione economica;
                b) concede   finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma
          finalizzati  ad  investimenti  per  lo  sviluppo economico.
          Inoltre,  la  societa' concede garanzie per le finalita' di
          cui  alle  lettere  a)  e  b).  La  societa'  puo' altresi'
          assumere   partecipazioni,   che  non  dovranno  essere  di
          maggioranza  ne'  comunque  di controllo ai sensi dell'art.
          2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni
          attivita'   strumentale,  connessa  o  accessoria  ai  suoi
          compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita'
          la  societa'  puo'  altresi'  acquisire  quote azionarie di
          societa'  gia'  partecipate dalla Cassa depositi e prestiti
          operanti nel settore delle infrastrutture. E' preclusa alla
          societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per
          conto terzi di strumenti finanziari.
            4.  Con  uno  o piu' decreti del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  sono  formulate  le  linee  direttrici  per
          l'operativita'  della  societa'.  I finanziamenti di cui al
          comma  3,  lettera a), possono essere concessi anche per il
          tramite  di  banche  e  altre  istituzioni  finanziarie.  I
          finanziamenti  di cui al comma 3, lettera b), sono concessi
          per  il  tramite  di  banche, altre istituzioni finanziarie
          ovvero    sono    messi    a   disposizione   di   soggetti
          istituzionalmente   deputati  al  sostegno  dello  sviluppo
          economico.  I  finanziamenti  sono a medio e lungo termine,
          salva   diversa   e   motivata  determinazione  dell'organo
          amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i
          propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di
          finanziamento  al soddisfacimento dei diritti dei portatori
          dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma
          5.  I  beni  e  i  diritti  cosi'  destinati  costituiscono
          patrimonio  separato  a  tutti  gli effetti da quello della
          societa'  e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla
          data  dell'emissione  dei  titoli da parte della societa' o
          della  concessione  dei  finanziamenti  da essa assunti, su
          ciascun  patrimonio  separato  non  sono  ammesse azioni da
          parte  di  qualsiasi  creditore  diverso  dai portatori dei
          titoli  emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle
          obbligazioni  nei  confronti dei portatori dei titoli e dei
          concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore
          nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente
          il  patrimonio  separato  con i beni e i diritti destinati.
          Per   ciascuna   operazione   puo'   essere   nominato   un
          rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
          cura  gli  interessi  e  in  loro  rappresentanza esclusiva
          esercita  i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
          modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni
          di  beni  in  favore  della  societa' da parte dello Stato,
          degli   enti   pubblici  non  territoriali  e  di  societa'
          interamente  controllate  dallo  Stato  sono operate con le
          modalita'  di  cui  ai  commi 10 e 12, dell'art. 7. Restano
          ferme   le  competenze  in  materia  di  gestione  di  beni
          demaniali  attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.
          Si  applicano  ai  finanziamenti  di  cui  al  comma  3  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  42, commi 3 e 4, del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
              5. La   societa'   raccoglie  la  provvista  necessaria
          mediante   l'emissione   di   titoli   e   l'assunzione  di
          finanziamenti.  I  titoli  sono strumenti finanziari e agli
          stessi  si  applicano le disposizioni del testo unico delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
          cui   al  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58.
          L'organo   amministrativo   delibera  sull'emissione  e  le
          caratteristiche  dei  titoli. Alla societa' si applicano il
          comma  2, dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e
          le  disposizioni  contenute  nel  titolo  V del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto   legislativo   1°   settembre  1993,  n.  385,  ad
          esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4,
          nonche'  le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal
          titolo  VIII  del  medesimo  testo  unico.  La  societa' si
          iscrive  nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1,
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
          del  1993.  La  Banca  d'Italia,  tenuto  conto dei compiti
          istituzionali  della  societa'  e  delle  linee  direttrici
          formulate  dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze ai
          sensi  del  comma  4,  adotta i provvedimenti specifici nei
          confronti,   della   societa'   in   materia  di  vigilanza
          prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  regolati  la  composizione  del consiglio di
          amministrazione  e  del collegio sindacale della societa' e
          la  durata  in  carica dei rispettivi membri. E' ammessa la
          delega  dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato
          esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri.
              7. Lo  statuto  della societa' e' approvato con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze.
              8. Il  bilancio  della  societa'  e' redatto secondo le
          disposizioni  applicabili relative ai soggetti operanti nel
          settore finanziario.
              9. Gli  utili  netti  della  societa'  sono destinati a
          riserva   se   non   altrimenti   determinato   dall'organo
          amministrativo della societa'.
              10. Ai  titoli  e ai finanziamenti di cui al comma 5 si
          applica  lo  stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma
          5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le
          cessioni  a  qualsiasi  titolo in favore della societa', le
          operazioni  di  provvista, quelle di finanziamento, nonche'
          quelle  relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i
          provvedimenti,  atti, contratti, trasferimenti, prestazioni
          e  formalita' inerenti alle cessioni e operazioni medesime,
          alla  loro  esecuzione,  modificazione  ed estinzione, alle
          garanzie  di  qualunque  tipo  da  chiunque  e in qualsiasi
          momento   prestate   e   alle   loro   eventuali  surroghe,
          sostituzioni,  postergazioni, frazionamenti e cancellazioni
          anche   parziali   (ivi  incluse  le  cessioni  di  credito
          stipulate  in  relazione  a  tali operazioni e le cessioni,
          anche  parziali,  dei  crediti  e  dei  contratti  ad  esse
          relativi),    sono   esenti   dall'imposta   di   registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e  da  ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche' ogni altro
          tributo  o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai
          commi  2  e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, sugli interessi e
          altri  proventi  dei conti correnti bancari della societa'.
          Ciascun  patrimonio  separato  di  cui  al  comma  4 non e'
          soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
          sulle  attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  i  trasferimenti  di
          immobili   alla  societa'  e  le  locazioni  in  favore  di
          amministrazioni  dello  Stato, enti pubblici territoriali e
          altri soggetti pubblici.
              11. La   societa'  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare,
          ove  la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
          confronti  della  societa'  al  fine  di  assicurare  che i
          comportamenti  operativi  della  stessa siano conformi alla
          legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e
          siano  coerenti  con  le  linee  strategiche  indicate  nei
          decreti di cui al primo periodo del comma 4.
              12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
              12-bis. Resta   fermo  quanto  previsto  dalla  vigente
          disciplina sostanziale in materia di infrastrutture».
              - La  delibera  CIPE  9 luglio  1998,  n.  63, recante:
          «Regolamento  interno del Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica  (art.  1,  commi  3 e 5, decreto
          legislativo  n.  430/1997)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1988, n. 199.