Art. 5.
              Disposizioni transitorie e di attuazione
  1. Le  disposizioni di cui all'articolo 1, relative alla nomina dei
componenti  dell'Unita',  producono effetti a decorrere dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto. I soggetti che alla predetta
data fanno parte dell'Unita', ivi incluso il coordinatore, proseguono
nell'incarico  in  qualita'  di  componenti  fino  alla  scadenza del
termine del provvedimento originario di nomina di ciascuno.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 23 maggio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 4 Economia e finanze, foglio n. 362