Art. 10. Conferimento dei residui del carico 1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78. 2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente. 3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorita' competente in conformita' alle disposizioni di cui all'Allegato IV. 4. Il conferimento dei residui del carico e' considerato come immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.
Nota all'art. 10: - Per il regolamento (CEE) n. 2913/92 vedi note all'art. 7.