Art. 10. 
                 Conferimento dei residui del carico 
  1. Il comandante della nave che fa scalo  nel  porto  conferisce  i
residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera e), in  base  alle  disposizioni  della  convenzione
Marpol 73/78. 
  2. I  residui  del  carico  sono  in  via  prioritaria  avviati  al
riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente. 
  3. Le tariffe per il conferimento dei residui del  carico,  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  d),   sono   poste   a   carico
esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di
raccolta e sono determinate dall'Autorita' competente in  conformita'
alle disposizioni di cui all'Allegato IV. 
  4. Il conferimento dei  residui  del  carico  e'  considerato  come
immissione  in  libera  pratica  ai  sensi   dell'articolo   79   del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992,  che
istituisce un codice doganale comunitario. Le autorita' doganali  non
esigono  la  presentazione  della  dichiarazione  sommaria   di   cui
all'articolo 45 del codice doganale comunitario. 
 
          Nota all'art. 10:
              - Per   il  regolamento  (CEE)  n.  2913/92  vedi  note
          all'art. 7.