Art. 11. Ispezioni 1. L'Autorita' marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli articoli 7 e 10, anche applicando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della percentuale minima delle ispezioni da effettuare prevista nello stesso decreto. 2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorita' marittima si interessa in particolare: a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6; b) della nave per la quale le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell'articolo 6, possano far ritenere l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10. 3. L'Autorita' marittima che accerti la violazione degli articoli 7 e 10 provvede affinche' la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli. 4. L'Autorita' marittima che accerta che la nave ha lasciato il porto in violazione degli articoli 7 e 10, informa immediatamente l'Autorita' marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13. 5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di controllo atte a verificare il rispetto degli articoli 7 e 10 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.
Nota all'art. 11: - Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione aprile 2000, n. 432, vedi note alle premesse.