Art. 11. 
                              Ispezioni 
  1. L'Autorita' marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica
dell'osservanza  degli  articoli  7  e  10,   anche   applicando   le
disposizioni di cui al decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto  della
percentuale minima  delle  ispezioni  da  effettuare  prevista  nello
stesso decreto. 
  2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorita' marittima si
interessa in particolare: 
    a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di  notifica  di
cui all'articolo 6; 
    b)  della  nave  per  la  quale  le  informazioni   fornite   dal
comandante,  ai  sensi  dell'articolo   6,   possano   far   ritenere
l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10. 
  3. L'Autorita' marittima che accerti la violazione degli articoli 7
e  10  provvede  affinche'  la  nave  non  lasci  il  porto  fino  al
conferimento dei rifiuti e dei residui  del  carico  all'impianto  di
raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli. 
  4. L'Autorita' marittima che accerta che la  nave  ha  lasciato  il
porto in violazione degli articoli 7  e  10,  informa  immediatamente
l'Autorita' marittima del successivo porto di scalo  che  vieta  alla
nave stessa di lasciare il porto fino alla  verifica  dell'osservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e  10.  E'  fatta  salva
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13. 
  5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di controllo atte a
verificare il rispetto degli articoli 7  e  10  anche  da  parte  dei
pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un  massimo
di dodici passeggeri. 
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della
          navigazione aprile 2000, n. 432, vedi note alle premesse.