Art. 12. Procedura di modifica degli allegati 1. Gli Allegati I, II e III sono modificati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alle variazioni intervenute in sede di comunitaria. L'Allegato IV e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in conformita' alle variazioni intervenute in sede comunitaria.