Art. 12. 
                Procedura di modifica degli allegati 
  1. Gli Allegati I, II  e  III  sono  modificati,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in  conformita'
alle variazioni intervenute in sede di comunitaria. L'Allegato IV  e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e  dell'economia  e  delle  finanze,  in  conformita'  alle
variazioni intervenute in sede comunitaria.