Art. 13. Sanzioni 1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. 3. Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che, approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, in violazione degli articoli 7 comma 1, e 10 comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. 4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro cinquecento.
Note all'art. 13: - Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 52, commi 1 e 2, cosi' recitano: 1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.ยป