Art. 13. 
                              Sanzioni 
  1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta  di
cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  e),  che  non  provvede  agli
adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano le  sanzioni
previste dall'articolo 52, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22. 
  2. Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di  cui
all'articolo 6, comma 1, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. 
  3. Il comandante di una nave,  diversa  da  un  peschereccio  o  da
un'imbarcazione  da  diporto  che,  approdando  in  un   porto,   non
conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico,  in
violazione degli articoli 7 comma 1, e 10 comma 1, e' punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. 
  4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto
che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema  di  raccolta  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  centotre  a
euro cinquecento. 
 
          Note all'art. 13:
              - Per  il  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          vedi  note  alle  premesse.  L'art.  52, commi 1 e 2, cosi'
          recitano:
              1.  Chiunque  non  effettua  la  comunicazione  di  cui
          all'art. 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto
          o   inesatto  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se
          la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno
          dalla  scadenza  del termine stabilito ai sensi della legge
          25 gennaio   1994,   n.   70,   si   applica   la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  lire  cinquantamila  a lire
          trecentomila.
              2.  Chiunque  omette  di  tenere  ovvero  tiene in modo
          incompleto  il registro di carico e scarico di cui all'art.
          12,  comma  1,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa
          pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se
          il  registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la
          sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a
          lire    centottanta    milioni,    nonche'    la   sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione da un mese ad
          un  anno  dalla  carica rivestita dal soggetto responsabile
          dell'infrazione  e  dall'amministratore. Le sanzioni di cui
          sopra  sono  ridotte  rispettivamente  da lire duemilioni a
          lire  dodicimilioni  per  i rifiuti non pericolosi, da lire
          quattromilioni  a  lire  ventiquattromilioni  per i rifiuti
          pericolosi,  nel  caso di imprese che occupano un numero di
          unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti calcolate
          con  riferimento  al  numero di dipendenti occupati a tempo
          pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale
          e   quelli  stagionali  rappresentano  frazioni  di  unita'
          lavorative  annue;  ai  predetti fini l'anno da prendere in
          considerazione  e'  quello  dell'ultimo esercizio contabile
          approvato.ยป