Art. 14. 
                            Informazione 
  1. L'Autorita' competente, in conformita' alle disposizioni di  cui
all'Allegato II, informa il comandante della nave, il  gestore  degli
impianti portuali di raccolta e gli utenti in  merito  agli  obblighi
previsti dal presente decreto. 
  2. La violazione da parte del comandante di una nave, diversa da un
peschereccio o da un'imbarcazione da diporto, delle  disposizioni  di
cui agli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, punita con  la  sanzione
prevista  all'articolo  13,  comma  3,  e'  segnalata  dall'Autorita'
marittima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla
Commissione europea ed al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio copia dei rapporti relativi  alle  inadeguatezze  rilevate
negli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma  7,  e,  con
cadenza annuale, l'elenco delle navi di cui al comma 2 che non  hanno
proceduto al conferimento dei rifiuti  prodotti  e  dei  residui  del
carico a norma del presente decreto. 
  4. Entro il  31  dicembre  2005  e,  successivamente,  con  cadenza
triennale, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio
invia  alla  Commissione  europea  una  relazione  sullo   stato   di
attuazione del presente decreto.