Art. 16. 
                     Norme transitorie e finali 
  1. L'articolo 19, comma 4-bis, del decreto legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997,
n. 389, e' abrogato. 
  2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,  quinto  comma
della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2000/59/CE, si applicano fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e  provincia
autonoma,  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal  presente
decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                               Buttiglione, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
                                   Matteoli, Ministro dell'ambiente e 
                              della tutela del territorio 
                              Frattini, Ministro degli affari esteri 
                              Sirchia, Ministro della salute 
                              Castelli, Ministro della giustizia 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
                               Lunardi, Ministro delle infrastrutture 
                              e dei trasporti 
                              Martino, Ministro della difesa 
                              Pisanu, Ministro dell'interno 
                                    Marzano, Ministro delle attivita' 
                              produttive 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Note all'art. 16:
              - Per il decreto 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle
          premesse.  L'art.  19,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  19  (Competenze  delle  regioni).  -  1. Sono di
          competenza   delle   regioni,  nel  rispetto  dei  principi
          previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
                a) la  predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,
          sentiti  le  province  ed  i comuni, dei piani regionali di
          gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;
                b) la  regolamentazione  delle  attivita' di gestione
          dei  rifiuti,  ivi  compresa  la raccolta differenziata dei
          rifiuti   urbani,   anche   pericolosi,   con   l'obiettivo
          prioritario  della  separazione  dei rifiuti di provenienza
          alimentare,  degli scarti di prodotti vegetali e animali, o
          comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;
                c) l'elaborazione,  l'approvazione  e l'aggiornamento
          dei piani per la bonifica di aree inquinate;
                d) l'approvazione  dei progetti di nuovi impianti per
          la    gestione    dei    rifiuti,   anche   pericolosi,   e
          l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
                e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
                f) le    attivita'    in    materia   di   spedizioni
          transfrontaliere  dei  rifiuti  che  il  regolamento CEE n.
          259/93  attribuisce alle autorita' competenti di spedizione
          e di destinazione;
                g) la    delimitazione,    in    deroga    all'ambito
          provinciale,  degli  ambiti  ottimali  per  la gestione dei
          rifiuti urbani e assimilati;
                h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione
          e  l'approvazione  dei  progetti  di bonifica e di messa in
          sicurezza,  nonche'  l'individuazione  delle  tipologie  di
          progetti non soggetti ad autorizzazione;
                i) la   promozione   della   gestione  integrata  dei
          rifiuti,  intesa come il complesso delle attivita' volte ad
          ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo
          smaltimento dei rifiuti;
                l) l'incentivazione  alla  riduzione della produzione
          dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
                m) la  definizione  dei  contenuti della relazione da
          allegare  alla  comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e
          33;
                n) la  definizione  dei criteri per l'individuazione,
          da  parte  delle  Province,  delle  aree  non  idonee  alla
          localizzazione  degli impianti di smaltimento e di recupero
          dei rifiuti;
                n-bis) la     definizione     dei     criteri     per
          l'individuazione   dei   luoghi   o  impianti  adatti  allo
          smaltimento  e  la determinazione, nel rispetto delle norme
          tecniche  di  cui  all'art.  18,  comma  2,  lettera a), di
          disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le
          regioni  si  avvalgono anche degli organismi individuati ai
          sensi   del   decreto-legge   4 dicembre   1993,   n.  496,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
          n. 61.
              3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti
          di  smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
          compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
          incentivando   le   iniziative   di  autosmaltimento.  Tale
          disposizione non si applica alle discariche.
              4.  Le  regioni, sulla base di metodologie di calcolo e
          della  definizione  di  materiale  riciclato  stabilite  da
          apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita'
          produttive  e  della  salute,  sentito  il Ministro per gli
          affari  regionali,  adottano,  entro  sessanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  del  suddetto  decreto,  le
          disposizioni  occorrenti  affinche'  gli  uffici e gli enti
          pubblici,  e  le  societa'  a prevalente capitale pubblico,
          anche  di  gestione  dei  servizi,  coprano  il  fabbisogno
          annuale   dei  manufatti  e  beni,  indicati  nel  medesimo
          decreto,  con  una  quota di prodotti ottenuti da materiale
          riciclato  non  inferiore  al  30  per cento del fabbisogno
          medesimo.».
              4-bis. (Comma abrogato).
              - L'art.  117,  quinto  comma della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              - Per la direttiva 2000/59/CE vedi note alle premesse.