Art. 2
                             Definizioni

  1. Al fine del presente decreto, si intende per:
   a) nave: unita' di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino,
inclusi  gli  aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i
galleggianti, nonche' le unita' di cui alle lettere f) e g);
   b)  Marpol  73/78:  convenzione  internazionale  del  1973  per la
prevenzione  dell'inquinamento  causato  da navi, come modificata dal
relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data
del  27  novembre  2000  e ratificata con legge 29 settembre 1980, n.
662;
   c)  rifiuti  prodotti  dalla  nave:  i  rifiuti, comprese le acque
reflue  e  i  residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le
acque  di  sentina,  prodotti  a  bordo  di  una nave e che rientrano
nell'ambito  di  applicazione  degli  allegati I, IV e V della Marpol
73/78,  nonche' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida
definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della
Marpol 73/78;
   d)  residui  del  carico:  i  resti  di  qualsiasi  materiale  che
costituisce  il  carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in
cisterne  e  che  permane al termine delle operazioni di scarico o di
pulizia,  ivi  comprese  le  acque  di  lavaggio (slop) e le acque di
zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali
resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
   e)  impianto  portuale  di  raccolta:  qualsiasi  struttura fissa,
galleggiante  o  mobile  all'interno  del  porto dove, prima del loro
avvio  al  recupero  o  allo  smaltimento, possono essere conferiti i
rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
   f)  peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata
a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine
viventi;
   g) imbarcazione da diporto: unita' di qualunque tipo a prescindere
dal  mezzo  di  propulsione, che viene usata con finalita' sportive o
ricreative;
   h)  porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate
migliorie  e  aggiunte  attrezzature tali da consentire l'attracco di
navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;
   i)  Autorita'  competente:  l'Autorita' portuale, ove istituita, o
l'Autorita' marittima.
  2.  I  rifiuti  prodotti  dalla  nave  e  i residui del carico sono
considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  la  legge  29 settembre  1980, n. 662, vedi note
          alle premesse.
              - Per  il  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          vedi note alle premesse.