Art. 3. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica: 
    a) alle  navi,  compresi  i  pescherecci  e  le  imbarcazioni  da
diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che  fanno  scalo  o  che
operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da
guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato,
se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali; 
    b) ai porti dello Stato ove fanno  scalo  le  navi  di  cui  alla
lettera a). 
  2. Il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e
finanze e della salute, da adottare entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  stabilisce  le  misure
necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie
escluse dall'ambito di applicazione del presente  decreto,  ai  sensi
del comma l, lettera a), conferiscano i  rifiuti  ed  i  residui  del
carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto
delle specifiche prescrizioni tecniche  previste  per  dette  navi  e
delle caratteristiche di ogni classe di unita'. 
  3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,  della  salute,
della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia
e delle finanze, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  stabilisce  le   misure
necessarie ad assicurare che  le  navi  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del  presente
decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti  ed
i residui  del  carico  in  conformita'  alla  normativa  vigente  in
materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste
per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.