Art. 4. 
                    Impianti portuali di raccolta 
  1. In attuazione del piano previsto all'articolo  5,  il  porto  e'
dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di
servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle  navi  e  dei
residui del carico adeguati in relazione alla  classificazione  dello
stesso porto,  laddove  adottata  ovvero  in  relazione  al  traffico
registrato nell'ultimo triennio, al  fine  di  assicurare  il  rapido
conferimento di detti  rifiuti  e  residui,  evitando  ingiustificati
ritardi  e  garantendo  nel  contempo  standard  di   sicurezza   per
l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli  impianti
portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o
galleggianti, e' commisurata alla tipologia  ed  al  quantitativo  di
rifiuti prodotti da navi e di residui del  carico  provenienti  dalle
navi che in via ordinaria approdano nel  porto,  tenuto  conto  delle
esigenze  operative  degli  utenti   dello   scalo,   dell'ubicazione
geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia  delle  navi
che vi fanno scalo, nonche' delle esenzioni di  cui  all'articolo  7,
comma 1. 
  3. Gli impianti portuali di cui  al  comma  1  si  conformano  alle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione
incendi. 
  4. Fatta salva la disciplina in  materia  di  concessione  di  beni
demaniali e di servizi  esplicati  con  mezzi  navali  in  regime  di
concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati
ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22, salvo che gli stessi impianti rispettino  le  condizioni
stabilite all'articolo 6, comma 2, lettera m), del citato decreto. 
  5. L'affidamento dei lavori per  la  realizzazione  degli  impianti
portuali di raccolta, nonche' del servizio di raccolta  dei  rifiuti,
avviene mediante  gara  ad  evidenza  pubblica  in  conformita'  alla
legislazione nazionale e comunitaria vigente. 
  6. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio  di
raccolta di cui al comma l provvede agli  adempimenti  relativi  alla
comunicazione annuale ed  alla  tenuta  dei  registri  previsti  agli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997. 
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  decreto
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, stabilisce, in conformita' alle procedure  definite
dall'Organizzazione  marittima  internazionale,   le   modalita'   di
segnalazione allo Stato  di  approdo  delle  eventuali  inadeguatezze
degli impianti portuali di raccolta di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          vedi  note  alle premesse. Gli articoli 27, 28, 6, comma 1,
          lettera m), 11 e 12 cosi' recitano:
              «Art.  27  (Approvazione del progetto di autorizzazione
          alla  realizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e di
          recupero  dei  rifiuti).  -  1.  I  soggetti  che intendono
          realizzare  nuovi  impianti di smaltimento o di recupero di
          rifiuti,   anche  pericolosi,  devono  presentare  apposita
          domanda  alla  regione competente per territorio, allegando
          il  progetto  definitivo  dell'impianto e la documentazione
          tecnica  prevista  per la realizzazione del progetto stesso
          dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  urbanistica,  di
          tutela  ambientale,  di salute e di sicurezza sul lavoro, e
          di  igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
          alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
          ai  sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
          allegata   la   comunicazione  del  progetto  all'autorita'
          competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
          resta  sospeso  fino all'acquisizione della pronuncia sulla
          compatibilita'  ambientale  ai  sensi dell'art. 6, comma 4,
          della  legge  8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
          ed integrazioni.
              2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui  al  comma  1,  la  regione  nomina un responsabile del
          procedimento   e   convoca   una  apposita  conferenza  cui
          partecipano   i   responsabili   degli   uffici   regionali
          competenti,   e   i   rappresentanti   degli   enti  locali
          interessati.  Alla  conferenza  e'  invitato  a partecipare
          anche    il   richiedente   l'autorizzazione   o   un   suo
          rappresentante   al   fine   di  acquisire  informazioni  e
          chiarimenti.
              3.  Entro  novanta  giorni  dalla  sua convocazione, la
          Conferenza:
                a) procede alla valutazione dei progetti;
                b) acquisisce  e  valuta  tutti gli elementi relativi
          alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
          e territoriali;
                c) acquisisce,  ove  previsto dalla normativa vigente
          la valutazione di compatibilita' ambientale;
                d) trasmette  le  proprie  conclusioni con i relativi
          atti alla giunta regionale.
              4.  Per  l'istruttoria tecnica della domanda la regione
          puo'  avvalersi  degli  organismi  individuati ai sensi del
          decreto-legge  4 dicembre  1993,  n.  496  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5.   Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento  delle
          conclusioni della Conferenza, e sulla base delle risultanze
          della  stessa,  la  giunta  regionale approva il progetto e
          autorizza  la  realizzazione  dell'impianto. L'approvazione
          sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
          concessioni  di  organi  regionali, provinciali e comunali.
          L'approvazione  stessa  costituisce,  ove occorra, variante
          allo   strumento   urbanistico   comunale,  e  comporta  la
          dichiarazione    di    pubblica    utilita',   urgenza   ed
          indifferibilita' dei lavori.
              6.  Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
          vincolate  ai  sensi  della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e
          del  decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1985,  n.  431,  si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 9 dell'art. 82
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
          n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1985, n. 431.
              7.   Le   regioni   emanano  le  norme  necessarie  per
          disciplinare  l'intervento  sostitutivo  in caso di mancato
          rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
              8.   Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   per   la   realizzazione   di  varianti
          sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
          a  seguito  delle quali gli impianti non sono piu' conformi
          all'utorizzazione rilasciata.
              9.  Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
          essere  presentata  domanda di autorizzazione all'esercizio
          delle  operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero  di cui
          all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
          di  smaltimento  e di recupero contestualmente all'adozione
          del    provvedimento   che   autorizza   la   realizzazione
          dell'impianto.».
              «Art.    28   (Aurotorizzazione   all'esercizio   delle
          operazioni  di  smaltimento  e  recupero). - 1. L'esercizio
          delle  operazioni  di smaltimento e di recupero dei rifiuti
          e'  autorizzato  dalla  regione  competente  per territorio
          entro  novanta  giorni  dalla  presentazione della relativa
          istanza   da   parte   dell'interessato.   L'autorizzazione
          individua  le  condizioni  e le prescrizioni necessarie per
          garantire  l'attuazione  dei principi di cui all'art. 2, ed
          in particolare:
                a) i  tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
          da recuperare;
                b) i  requisiti  tecnici, con particolare riferimento
          alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
          ai  tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di rifiuti ed alla
          conformita' dell'impianto al progetto approvato;
                c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
          ed igiene ambientale;
                d) il luogo di smaltimento;
                e) il metodo di trattamento e di recupero;
                f) i  limiti  di  emissione  in  atmosfera, che per i
          processi   di   trattamento   termico  dei  rifiuti,  anche
          accompagnati  da  recupero  energetico,  non possono essere
          meno  restrittivi  di  quelli  fissati  per gli impianti di
          incenerimento  dalle  direttive  comunitarie 89/369/CEE del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni;
                g) le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
                h) le garanzie finanziarie;
                i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
              2.   (Comma   abrogato   dall'art.   17,   del  decreto
          legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).
              3.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' concessa per
          un  periodo  di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
          entro      centottanta      giorni      dalla      scadenza
          dell'autorizzazione,   deve   essere   presentata  apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa.
              4.   Quando   a   seguito   di   controlli   successivi
          all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
          all'autorizzazione  di  cui  all'art.  27, ovvero non siano
          soddisfatte  le  condizioni  e  le  prescrizioni  contenute
          nell'atto  di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
          per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
          senza   che   il   titolare   abbia  provveduto  a  rendere
          quest'ultimo  conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
          stessa e' revocata.
              5.  Fatti  salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
          carico  e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
          ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
          articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
          nel  rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
          1, lettera m).
              6.  Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico e scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
          in   aree   portuali  sono  disciplinati  dalle  specifiche
          disposizioni  di  cui  alla  legge  28 gennaio 1994, n. 84.
          L'autorizzazione  delle  operazioni  di imbarco e di sbarco
          non  puo'  essere rilasciata se il richiedente non dimostra
          di  avere  ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
          nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
              7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
          esclusione   della   sola   riduzione   volumetrica,   sono
          autorizzati,   in   via   definitiva   dalla   regione  ove
          l'interessato  ha  la  sede  legale o la societa' straniera
          proprietaria  dell'impianto  ha  la sede di rappresentanza.
          Per  lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
          territorio  nazionale  interessato,  almeno sessanta giorni
          prima  dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare
          alla  regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
          le   specifiche   dettagliate  relative  alla  campagna  di
          attivita',  allegando  l'autorizzazione di cui al comma 1 e
          l'iscrizione  all'albo  nazionale delle imprese di gestione
          dei  rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
          La  regione  puo'  adottare prescrizioni integrative oppure
          puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
          lo  svolgimento  della  stessa nello specifico sito non sia
          compatibile  con  la  tutela  dell'ambiente  o della salute
          pubblica.».
              «Art.  6  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) - l) (omissis);
                m)   deposito   temporaneo:   il  raggruppamento  dei
          rifiuti  effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
          sono prodotti alle seguenti condizioni:
                  1)   i  rifiuti  depositati  non  devono  contenere
          policlorodibenzodiossine,           policlorodibenzofurani,
          policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne'
          policlorobifenile,    policlorotrifenili    in    quantita'
          superiore a 25 ppm;
                  2)  i  rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed
          avviati  alle  operazioni  di recupero o di smaltimento con
          cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita'
          in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
          di  rifiuti  pericolosi  in  deposito  raggiunge i 10 metri
          cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un
          anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i
          10  metri  cubi  nell'anno  o  se,  indipendentemente dalle
          quantita',   il   deposito   temporaneo   e  effettuato  in
          stabilimenti localizzati nelle isole minori;
                  3)  i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti
          ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
          cadenza    almeno   trimestrale   indipendentemente   dalle
          quantita'  in  deposito,  ovvero, in alternativa, quando il
          quantitativo   di   rifiuti   non  pericolosi  in  deposito
          raggiunge  i  20  metri  cubi;  il  termine  di  durata del
          deposito  temporaneo  e'  di  un anno se il quantitativo di
          rifiuti  in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o
          se,   indipendentemente   dalle   quantita',   il  deposito
          temporaneo  e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle
          isole minori;
                  4)  il  deposito  temporaneo deve essere effettuato
          per  tipi  omogenei  e  nel  rispetto  delle relative norme
          tecniche,  nonche',  per i rifiuti pericolosi, nel rispetto
          delle  norme  che  disciplinano  il deposito delle sostanze
          pericolose in essi contenute;
                  5)   devono   essere   rispettate   le   norme  che
          disciplinano  l'imballaggio  e  l'etichettatura dei rifiuti
          pericolosi;
                6)   (numero   soppresso  dall'art.  1,  del  decreto
          legislativo 8 novembre 1997, n. 389).
              «Art.  11  (Catasto dei rifiuti). - 1. Entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e Bolzano di cui all'art. 12
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400, provvede con proprio
          decreto  alla  riorganizzazione  del catasto dei rifiuti ai
          sensi  dell'art.  3  del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
          397,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
          1988,  n.  475,  e  successive  modificazioni,  in  modo da
          assicurare  un  quadro conoscitivo completo e costantemente
          aggiornato,   anche  ai  fini  della  pianificazione  delle
          connesse  attivita'  di gestione, sulla base del sistema di
          raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui
          alla   legge   25 gennaio   1994,  n.  70,  utilizzando  la
          nomenclatura  prevista  nel  Catalogo  europeo  dei rifiuti
          istituito  con  decisione della Commissione delle Comunita'
          europee  del  20 dicembre  1993,  pubblicato nella Gazzetta
          ufficiale delle Comunita' europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
              2.  Il  Catasto  e' articolato in una sezione nazionale
          che  ha  sede  in  Roma  presso  l'Agenzia nazionale per la
          protezione  dell'ambiente  (ANPA)  e in sezioni regionali o
          delle  province  autonome  presso le corrispondenti agenzie
          regionali  e  delle  province  autonome  per  la protezione
          dell'ambiente  (ARPA)  e, ove tali agenzie non siano ancora
          costituite, presso la regione.
              3.  Chiunque  effettua a titolo professionale attivita'
          di   raccolta   e  di  trasporto  di  rifiuti,  compresi  i
          commercianti  e  gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge
          le  operazioni  di  recupero  e di smaltimento dei rifiuti,
          nonche'  le  imprese  e  gli  enti  che  producono  rifiuti
          pericolosi  e  le  imprese e gli enti che producono rifiuti
          non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e
          g),  sono  tenuti a comunicare annualmente con le modalita'
          previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e
          le  caratteristiche  qualitative  dei rifiuti oggetto delle
          predette  attivita'.  Sono  esonerati  da  tale obbligo gli
          imprenditori  agricoli  di  cui  all'art.  2135  del codice
          civile  con  un volume di affari annuo non superiore a lire
          quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti
          non  pericolosi,  i  piccoli  imprenditori artigiani di cui
          all'art.  2083  del codice civile che non hanno piu' di tre
          dipendenti.  Nel  caso  in  cui  i  produttori  di  rifiuti
          conferiscano  i  medesimi al servizio pubblico di raccolta,
          la  comunicazione  e'  effettuata  dal gestore del servizio
          limitatamente alla quantita' conferita.
              4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero
          aziende  speciali  con finalita' di smaltimento dei rifiuti
          urbani  e  assimilati  comunicano  annualmente  secondo  le
          modalita'  previste  dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le
          seguenti informazioni relative all'anno precedente:
                a) la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel
          proprio territorio;
                b) i  soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
          rifiuti,  specificando le operazioni svolte, le tipologie e
          la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
                c) i  costi  di  gestione e di ammortamento tecnico e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei  rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di cui
          all'art. 49;
                d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
              5.  Le Sezioni regionali e provinciali e delle province
          autonome  del  Catasto provvedono all'elaborazione dei dati
          ed  alla  successiva  trasmissione  alla  Sezione nazionale
          entro  trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2,
          comma   2,  della  legge  25 gennaio  1994,  n.  70,  delle
          informazioni  di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati,
          evidenziando  le  tipologie  e  le  quantita'  dei  rifiuti
          prodotti,  raccolti,  trasportati,  recuperati  e smaltiti,
          nonche'  gli  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero in
          esercizio, e ne assicura la pubblicita'.
              6.  Fino  all'emanazione  del decreto di cui al comma 1
          continuano   ad   applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in
          materia.
              7.  La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e
          2  non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato.».
              «Art.  12  (Registri  di  carico  e  scarico).  -  1. I
          soggetti  di  cui  all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
          tenere  un registro di carico e scarico, con fogli numerati
          e   vidimati  dall'Ufficio  del  registro,  su  cui  devono
          annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
          e  quantitative  dei  rifiuti,  da utilizzare ai fini della
          comunicazione  annuale  al  Catasto.  Le annotazioni devono
          essere effettuate:
                a) per  i produttori almeno entro una settimana dalla
          produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
                b) per  i  soggetti  che  effettuano la raccolta e il
          trasporto  almeno  entro  una settimana dalla effettuazione
          del trasporto;
                c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
          una   settimana   dalla   effettuazione  della  transazione
          relativa;
                d) per  i  soggetti  che  effettuano le operazioni di
          ricupero  e  di  smaltimento  entro  ventiquattro ore dalla
          presa in carico dei rifiuti.
              2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e  dalle
          imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
          dei rifiuti deve, inoltre, contenere:
                a) l'origine,  la  quantita', le caratteristiche e la
          destinazione specifica dei rifiuti;
                b) la  data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
          il mezzo di trasporto utilizzato;
                c) il metodo di trattamento impiegato.
              3.  I  registri  sono  tenuti  presso  ogni impianto di
          produzione,  di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
          rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
          attivita'  di  raccolta  e  trasporto, e presso la sede dei
          commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
          i   formulari   relativi  al  trasporto  dei  rifiuti  sono
          conservarti   per   cinque   anni  dalla  data  dell'ultima
          registrazione,  ad  eccezione  dei  registri  relativi alle
          operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti in discarica, che
          devono  essere  conservati  a  tempo  indeterminato  ed  al
          termine    dell'attivita'    devono    essere    consegnati
          all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
              3-bis.  I  registri  di  carico  e  scarico relativi ai
          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
          e  delle  utenze  diffuse  svolte  dai  soggetti pubblici e
          privati  titolari  di diritti speciali o esclusivi ai sensi
          della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
          17 marzo   1995,  n.  158,  che  installano  e  gestiscono,
          direttamente  o  mediante appaltatori, reti ed impianti per
          l'erogazione  di forniture e servizi di interesse pubblico,
          possono  essere  tenuti,  nell'ambito  della provincia dove
          l'attivita'  e'  svolta,  presso  le  sedi di coordinamento
          organizzativo   o   altro   centro  equivalente  comunicato
          preventivamente alla provincia medesima.
              4.  I  soggetti  la cui produzione annua di rifiuti non
          eccede  le  5  tonnellate  di rifiuti non pericolosi ed una
          tonnellata   di   rifiuti   pericolosi,  possono  adempiere
          all'obbligo  della  tenuta dei registri di carico e scarico
          dei  rifiuti  anche  tramite le organizzazioni di categoria
          interessate  o  loro  societa' di servizi che provvedono ad
          annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
              5.  Le informazioni contenute nel registro sono rese in
          qualunque  momento all'autorita' di controllo che ne faccia
          richiesta.
              6.  In  attesa dell'individuazione del modello uniforme
          di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
          sostitutivi,   nonche'  delle  modalita'  di  tenuta  degli
          stessi,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni vigenti
          che  disciplinano  le  predette  modalita'  di  tenuta  dei
          registri.
              6-bis.  Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
          consorzi  di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
          decreto  e  i  consorzi  di  cui  all'art.  9-quinquies del
          decreto-legge  9 settembre  l988,  n.  397,  convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  1988,  n.  475, e
          all'art.  11  del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992 n.
          95.».