Art. 6. 
                              Notifica 
  1. Il comandante della nave diretta  verso  un  porto  situato  nel
territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica  di  cui  agli
articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22
del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con
la trasmissione delle informazioni in  esso  riportate  all'Autorita'
marittima da effettuarsi: 
    a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo,  se  detto
porto e' noto; 
    b) non appena il porto di scalo e'  noto,  qualora  conosciuto  a
meno di 24 ore dall'arrivo; 
    c) prima della partenza dal porto  di  scalo  precedente,  se  la
durata del viaggio e' inferiore a 24 ore. 
  2. L'Autorita' competente trasmette le informazioni di cui al comma
1 all'Autorita' portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto  di
raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici  veterinari
di porto, di aeroporto e di confine. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno
fino al successivo  porto  di  scalo  e  sono  messe  a  disposizione
dell'Autorita' competente, qualora richieste. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per  un  massimo
di dodici  passeggeri.  Le  navi  in  servizio  di  linea  con  scali
frequenti e regolari, che ai sensi  dell'articolo  7,  comma  1,  non
hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave  prima  di
lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di
cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' marittima del  porto
di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti  dalla  nave
ed i residui del carico. 
  5. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta  e  di  trasporto  di
rifiuti nell'ambito e per conto  del  proprio  impianto  portuale  di
raccolta  e  che  ne  costituiscono   parte   integrante   ai   sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  non  sono   tenuti   agli
adempimenti di cui al comma 1. 
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  decreto  legislativo  n.  22  del 1997 e gli
          articoli 11, comma 3, e 12 vedi note all'art. 4. L'art. 15,
          comma 1, cosi' recita:
              «1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i
          rifiuti    sono    accompagnati   da   un   formulario   di
          identificazione dal quale devono risultare, in particolare,
          i seguenti dati:
                a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
                b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
                c) impianto di destinazione;
                d) data e percorso dell'istradamento;
                e) nome ed indirizzo del destinatario.».