Art. 7. 
            Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave 
  1. Il comandante della  nave,  ogniqualvolta  lascia  il  porto  di
approdo,  conferisce  i  rifiuti  prodotti  dalla  nave  all'impianto
portuale di raccolta prima di lasciare il porto.  Detta  disposizione
non si applica alle navi in servizio di linea con scali  frequenti  e
regolari. 
  2. In deroga alle disposizioni di cui al  comma  1,  la  nave  puo'
proseguire verso il successivo porto di scalo senza  avere  adempiuto
alle disposizioni di cui allo stesso comma 1,  previa  autorizzazione
dell'Autorita' marittima, che  avvalendosi  dell'Autorita'  sanitaria
marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato,  sulla
base  delle  informazioni  fornite  a   norma   dell'articolo   6   e
dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacita' di  stoccaggio
sufficiente per i rifiuti gia' prodotti e accumulati e per quelli che
saranno prodotti fino al momento  dell'arrivo  presso  il  successivo
porto di conferimento. L'Autorita' competente,  qualora  ritiene  che
nel porto di conferimento  previsto  non  sono  disponibili  impianti
adeguati o nel caso in cui detto porto non e' conosciuto  e  sussiste
il rischio che i rifiuti vengano scaricati  in  mare,  richiede  alla
nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto. 
  3. Sono fatte salve le prescrizioni piu'  rigorose  in  materia  di
conferimento adottate in base al diritto internazionale. 
  4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di
mezzi  di  trasporto  che  effettuano  tragitti   internazionali   si
applicano le disposizioni vigenti in materia. 
  5. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi  e'  considerato
immissione  in  libera  pratica  ai  sensi   dell'articolo   79   del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che  istituisce  un
codice doganale comunitario. Le autorita'  doganali  non  esigono  la
presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del
codice doganale comunitario. 
 
          Note all'art. 7:
              - Il  regolamento  (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992
          e'  pubblicato in GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992. L'art.
          79, cosi' recita:
              «Art.  79. - L'immissione in libera pratica attribuisce
          la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non
          comunitaria.
              Essa  implica  l'applicazione  delle misure di politica
          commerciale, l'espletamento delle altre formalita' previste
          per l'importazione di una merce, nonche' l'applicazione dei
          dazi legalmente dovuti.».