Art. 8. 
    Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave 
  1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti
prodotti dalle navi, ivi compresi quelli  di  investimento  e  quelli
relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti  stessi,  sono
coperti da tariffa a carico  delle  navi  che  approdano  nel  porto,
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5. 
  2. La tariffa di cui  al  comma  1  e'  determinata  dall'Autorita'
competente  ed  e'  calcolata  in   conformita'   alle   disposizioni
dell'Allegato IV. 
  3. Nel caso di navi in  servizio  di  linea  che  effettuano  scali
frequenti e regolari, le Autorita' competenti  definiscono  specifici
criteri per la determinazione della tariffa di cui  al  comma  2,  da
applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il
conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche',
eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei  proventi  tra
gli impianti portuali interessati. 
  4. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per
un  massimo  di  dodici   passeggeri   l'Autorita'   competente,   in
considerazione della ridotta quantita'  e  della  particolarita'  dei
rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce  una  tariffa  piu'
favorevole non correlata alla  quantita'  di  rifiuti  conferiti,  in
deroga alle disposizioni di cui all'Allegato IV. 
  5. Il conferimento dei  rifiuti  accidentalmente  raccolti  durante
l'attivita' di pesca  non  comporta  l'obbligo  della  corresponsione
della tariffa di cui al comma 2.