Art. 8. Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave 1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5. 2. La tariffa di cui al comma 1 e' determinata dall'Autorita' competente ed e' calcolata in conformita' alle disposizioni dell'Allegato IV. 3. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorita' competenti definiscono specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati. 4. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorita' competente, in considerazione della ridotta quantita' e della particolarita' dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato IV. 5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attivita' di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2.