Art. 9. 
                              Esenzioni 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica  alla
Commissione  europea,  almeno  una  volta  all'anno,   le   esenzioni
rilasciate alle navi in servizio  di  linea  con  scali  frequenti  e
regolari di cui all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 1,  ed
all'articolo 8, comma 3.