Art. 9. Esenzioni 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, almeno una volta all'anno, le esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari di cui all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8, comma 3.