(Allegato IV)
                                                       Allegato IV 
                                                    (Articoli 8 e 10) 
Criteri per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 
10 
  1. Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di  cui
all'art. 7, l'Autorita' competente determina l'importo della  tariffa
prevedendo: 
    a) una quota fissa, indipendente  dall'effettivo  utilizzo  degli
impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire  almeno
il 35% dei costi di cui all'art.  8,  comma  1.  Detta  tariffa  puo'
essere incorporata nei diritti  portuali  o  costituire  una  tariffa
standard distinta per i  rifiuti,  nonche'  essere  differenziata  in
funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave; 
    b) una quota correlata al quantitativo  ed  al  tipo  di  rifiuti
prodotti  ed  effettivamente  conferiti  dalla  nave  agli   impianti
portuali di raccolta, commisurata in modo da  coprire  la  parte  dei
costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a). 
  2. Nel caso di conferimento dei residui del carico di cui  all'art.
10, la tariffa e'  posta  a  carico  esclusivamente  delle  navi  che
utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta. 
  3. Le tariffe di cui ai numeri 1 e 2 possono essere ridotte  se  la
gestione  ambientale,  la   concezione,   le   attrezzature   ed   il
funzionamento della nave sono  tali  che  il  comandante  della  nave
stessa puo' dimostrare che essa produce quantita' ridotte di  rifiuti
e residui. 
  4. Per garantire l'equita' e la trasparenza delle tariffe di cui ai
punti 1 e 2, il loro importo e i criteri sulla base  dei  quali  sono
state calcolate sono portati a  conoscenza  degli  utenti  del  porto
attraverso la documentazione prevista all'Allegato II.