Allegato IV (Articoli 8 e 10) Criteri per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 10 1. Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, l'Autorita' competente determina l'importo della tariffa prevedendo: a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1. Detta tariffa puo' essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonche' essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave; b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a). 2. Nel caso di conferimento dei residui del carico di cui all'art. 10, la tariffa e' posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta. 3. Le tariffe di cui ai numeri 1 e 2 possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa puo' dimostrare che essa produce quantita' ridotte di rifiuti e residui. 4. Per garantire l'equita' e la trasparenza delle tariffe di cui ai punti 1 e 2, il loro importo e i criteri sulla base dei quali sono state calcolate sono portati a conoscenza degli utenti del porto attraverso la documentazione prevista all'Allegato II.