Art. 11.
                         Lotto dei prodotti
  1. All'articolo  13,  comma  7,  del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  109,  le  parole:  «con la menzione del giorno, del mese e
dell'anno»  sono  sostituite  dalle seguenti: «con la menzione almeno
del giorno e del mese».
 
          Note all'art. 11:
              - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi  note  all'art.  1.  Il testo dell'art. 13, cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un insieme
          di  unita'  di vendita di una derrata alimentare, prodotte,
          fabbricate   o  confezionate  in  circostanze  praticamente
          identiche.
              2. I  prodotti  alimentari  non possono essere posti in
          vendita  qualora  non  riportino l'indicazione del lotto di
          appartenenza.
              3. Il   lotto  e'  determinato  dal  produttore  o  dal
          confezionatore   del   prodotto   alimentare  o  dal  primo
          venditore stabilito nella Comunita' economica europea ed e'
          apposto  sotto  la  propria responsabilita'; esso figura in
          ogni   caso   in   modo   da  essere  facilmente  visibile,
          chiaramente  leggibile  ed indelebile ed e' preceduto dalla
          lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da
          essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
              4. Per    i    prodotti    alimentari   preconfezionati
          l'indicazione    del    lotto    figura    sull'imballaggio
          preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
              5. Per   i   prodotti  alimentari  non  preconfezionati
          l'indicazione  del  lotto  figura  sull'imballaggio  o  sul
          recipiente   o,   in   mancanza,   sui  relativi  documenti
          commerciali di vendita.
              6. L'indicazione del lotto non e' richiesta:
                a) quando  il  termine  minimo  di conservazione o la
          data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno
          e del mese;
                b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre
          che essa figuri sull'imballaggio globale;
                c) per    i   prodotti   agricoli   che,   all'uscita
          dall'azienda agricola, sono:
                  1) venduti  o  consegnati  a centri di deposito, di
          condizionamento o di imballaggio;
                  2) avviati verso organizzazioni di produttori o
                  3) raccolti  per essere immediatamente integrati in
          un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
                d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per
          i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di
          vendita  al  consumatore  finale non preconfezionati ovvero
          confezionati    su    richiesta    dell'acquirente   ovvero
          preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
                e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu'
          grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2.
              7. Sono  considerate  indicazioni  del  lotto eventuali
          altre  date  qualora  espresse  con  la menzione almeno del
          giorno e del mese nonche' la menzione di cui all'articolo 7
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980,
          n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.
              8. Ai  fini dei controlli sull'applicazione delle norme
          comunitarie,  il  Ministro  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  puo'  con  proprio  decreto  stabilire le
          modalita'  di  indicazione  del  lotto  per taluni prodotti
          alimentari o categorie di prodotti alimentari.».