Art. 13.
                           Prodotti sfusi
  1. L'articolo  16  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  16  (Vendita dei prodotti sfusi). - 1. I prodotti alimentari
non  preconfezionati  o  generalmente  venduti  previo frazionamento,
anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui
luoghi   di   vendita  a  richiesta  dell'acquirente  ed  i  prodotti
preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti
di  apposito  cartello,  applicato  ai  recipienti  che li contengono
oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
  2. Sul cartello devono essere riportate:
    a) la denominazione di vendita;
    b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
    c) le  modalita'  di  conservazione  per  i  prodotti  alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario;
    d) la  data  di  scadenza per le paste fresche e le paste fresche
con  ripieno  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187;
    e) il  titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con
contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
    f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati.
  3. Per   i  prodotti  della  gelateria,  della  pasticceria,  della
panetteria   e   della  gastronomia,  ivi  comprese  le  preparazioni
alimentari,  l'elenco  degli  ingredienti puo' essere riportato su un
unico  e  apposito  cartello  tenuto ben in vista oppure, per singoli
prodotti,  su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere
bene  in  vista,  a  disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei
banchi di esposizione dei prodotti stessi.
  4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al
comma 1  puo'  essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco
dello stesso.
  5. Le   acque   idonee   al   consumo  umano  non  preconfezionate,
somministrate  nelle  collettivita'  ed  in  altri esercizi pubblici,
devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita
"acqua  potabile  trattata o acqua potabile trattata e gassata" se e'
stata addizionata di anidride carbonica.
  6. I  prodotti  dolciari  preconfezionati,  ma  destinati ad essere
venduti  a  pezzo  o  alla rinfusa, generalmente destinati al consumo
subito  dopo  l'acquisto,  possono riportare le indicazioni di cui al
comma 2  solamente sul cartello o sul contenitore, purche' in modo da
essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
  7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita
al   consumatore,   devono   essere  riportate  le  menzioni  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettere  a), b), e) ed h); tali menzioni
possono   essere  riportate  soltanto  su  un  documento  commerciale
relativo  a  detti  prodotti,  se e' garantito che tale documento sia
unito  ai  prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure
sia  stato  inviato  prima  della  consegna  o  contemporaneamente  a
questa.».