Art. 10. Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati 1. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, deve informarne immedia-tamente: a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonche' il fondo di garanzia dello Stato membro in cui e' accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo; b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si e' verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo. 2. L'Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, e' tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove e' avvenuto il sinistro. 3. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia: a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione; b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato; c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.