Art. 10.
    Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
l'Organismo   di  indennizzo  nazionale,  ricevuta  la  richiesta  di
risarcimento, deve informarne immedia-tamente:
    a)  il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che
ha  causato  il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di
un  veicolo  non assicurato, nonche' il fondo di garanzia dello Stato
membro  in  cui  e'  accaduto  il  sinistro  se diverso da quello ove
staziona abitualmente il veicolo;
    b)  il  fondo  di  garanzia  dello  Stato  membro  in  cui  si e'
verificato  il  sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato
da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di
uno Stato terzo.
  2.  L'Organismo  di  indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di
risarcimento,  e'  tenuto  a  rispettare, per la determinazione della
responsabilita'  e la quantificazione del danno, le norme del diritto
positivo vigenti nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.
  3. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli
aventi  diritto,  secondo  quanto previsto nel comma 1, ha diritto di
richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento
e  di  quanto  sostenuto  a titolo di spese dirette e indirette nella
misura   e  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'accordo  fra  gli
organismi  di  indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi
di garanzia:
    a)  al  fondo  di  garanzia  dello Stato membro in cui il veicolo
staziona  abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata
l'impresa di assicurazione;
    b)  al  fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato
il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
    c)  al  fondo di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato
il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.