Art. 11. Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonche' delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 10, comma 3, nei seguenti casi: a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non e' possibile identificare l'impresa di assicurazione; b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo. 2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo d'indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Note all'art. 11: - Per l'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi note all'art. 3. - L'articolo 29, della citata legge, cosi' recita: "Art. 29. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'art. 19, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese. Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'art. 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.".