Art. 11.
 Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada
per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo

  1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della strada, di cui
all'articolo  19  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni,  rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro
nel  quale  gli  aventi diritto al risarcimento risiedono della somma
con  la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto,
nonche' delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 10, comma
3, nei seguenti casi:
    a)  sinistri  avvenuti  in  uno Stato membro diverso da quello di
residenza  degli  aventi  diritto  al  risarcimento  e  causati da un
veicolo  stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per
il quale non e' possibile identificare l'impresa di assicurazione;
    b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da
un  veicolo  non  identificato  o da un veicolo non assicurato di uno
Stato terzo.
  2.  Il  Fondo  di  garanzia  per le vittime della strada, dopo aver
rimborsato   l'organismo   d'indennizzo,  ha  diritto  di  esercitare
l'azione  di  regresso  prevista  dall'articolo  29  della  legge  24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 11:
              - Per  l'art.  19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
          vedi note all'art. 3.
              - L'articolo 29, della citata legge, cosi' recita:
              "Art.  29.  L'impresa  designata  che,  anche in via di
          transazione,  ha  risarcito  il danno nei casi previsti nel
          primo  comma  dell'art.  19,  lettere a) e b), ha azione di
          regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il
          recupero   dell'indennizzo   pagato  nonche'  dei  relativi
          interessi e spese.
              Nel  caso  previsto  alla  lettera  c)  del primo comma
          dell'art.  19,  l'impresa che, anche in via di transazione,
          ha  risarcito  il danno e' surrogata, per l'importo pagato,
          nei  diritti  sia dell'assicurato che del danneggiato verso
          l'impresa  posta  in  liquidazione  coatta  con  gli stessi
          privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.".