Art. 12. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore;". 2. Al comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore".
Nota all'art. 12: - Il testo vigente degli articoli 11 e 94 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 11 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 12. 1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione. 1-ter. La Direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica. 2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare e, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione; b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile; c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonche' di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP; d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entita' di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che, nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse; e) il programma dell'attivita' che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 14 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 15. e-bis) il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore. 3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP. 4. Il rilascio dell'autorizzazione e' altresi' subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.". "Art. 94 (Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre: a) presentare insieme alla domanda i seguenti documenti: 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice civile; 2) un certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica; 3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione; 4) il certificato, rilasciato dalle competenti autorita' di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa e' autorizzata ad esercitare ed i rischi effettivamente esercitati; b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilita' specifica dell'attivita' esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati; c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilita' in conformita' a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti; d) presentare un programma dell'attivita' che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 95; e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione in base al presente decreto. e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore.".