Art. 12.
       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

  1.  Al  comma  2  dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera:
  "e-bis)  il  nome  e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione
dei  sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i
rischi  da  coprire  sono  classificati  nel  ramo  10  del  punto  A
dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore;".
  2.  Al  comma  1  dell'articolo 94 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, e' aggiunta la seguente lettera:
  "e-bis)  comunicare  il  nome  e  l'indirizzo del mandatario per la
liquidazione  dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati
membri,  se  i  rischi  da  coprire sono classificati nel ramo 10 del
punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore".
 
          Nota all'art. 12:
              -  Il  testo vigente degli articoli 11 e 94 del decreto
          legislativo  17 marzo  1995,  n. 175, cosi' come modificato
          dal presente decreto cosi' recita:
              "Art.     11     (Condizioni     per     il    rilascio
          dell'autorizzazione).  -  1. Per ottenere l'autorizzazione,
          l'impresa  deve  farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova
          di  possedere un capitale sociale, se si tratta di societa'
          per  azioni  o  di  societa'  cooperativa,  o  un  fondo di
          garanzia,  se si tratta di societa' di mutua assicurazione,
          non inferiore alla misura indicata nell'art. 12.
              1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa
          di  assicurazione  e  altre  persone  fisiche o giuridiche,
          l'ISVAP   concede   l'autorizzazione  se  tali  legami  non
          ostacolano   l'effettivo   esercizio   delle   funzioni  di
          vigilanza.  L'impresa  deve fornire le informazioni chieste
          dall'ISVAP  per  poter  garantire il rispetto permanente di
          tale condizione.
              1-ter.   La   Direzione   generale   e   amministrativa
          dell'impresa   richiedente   deve   essere   stabilita  nel
          territorio della Repubblica.
              2.  L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione
          i seguenti documenti:
                a) copia  autentica  dell'atto  costitutivo  e  dello
          statuto,   il   quale  deve  indicare  i  singoli  rami  di
          assicurazione   che  l'impresa  intende  esercitare  e,  se
          l'impresa  intende  esercitare,  oltre  alle  assicurazioni
          dirette, anche la riassicurazione;
                b) la    prova   dell'avvenuto   deposito   dell'atto
          costitutivo  e  dello statuto presso l'Ufficio del registro
          delle  imprese  e  della  relativa  iscrizione  a norma del
          codice civile;
                c) l'elenco  nominativo delle persone alle quali sono
          attribuite  funzioni  di amministrazione, direzione nonche'
          di  controllo.  Le  medesime  persone  debbono  possedere i
          requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti con
          apposito  decreto emanato dal Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;
                d) l'elenco   nominativo   delle  persone  fisiche  o
          giuridiche  che  detengono,  direttamente o indirettamente,
          nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata,
          con   l'indicazione  dell'entita'  di  ciascuna  di  queste
          partecipazioni.  Le  medesime  persone  debbono possedere i
          requisiti  di  onorabilita' prescritti con apposito decreto
          emanato  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che,
          nel  caso  si  tratti  di  persone  giuridiche,  i predetti
          requisiti  debbono  essere  posseduti dagli amministratori,
          dai direttori generali e dai sindaci delle stesse;
                e) il    programma    dell'attivita'    che   intende
          esercitare,  contenente gli elementi di cui all'articolo 14
          e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 15.
                e-bis)   il  nome e l'indirizzo del mandatario per la
          liquidazione  dei  sinistri  da designare in ciascuno degli
          altri   Stati   membri,   se   i  rischi  da  coprire  sono
          classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa
          la responsabilita' del vettore.
              3.  L'impresa  richiedente  deve  inoltre  fornire ogni
          altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.
              4.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   e'  altresi'
          subordinato  all'approvazione dello statuto dell'impresa da
          parte dell'ISVAP.".
              "Art.    94   (Altre   condizioni   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione).  -  1.  Per ottenere l'autorizzazione
          l'impresa deve inoltre:
                a) presentare   insieme   alla   domanda  i  seguenti
          documenti:
                  1)  copia  autentica  dell'atto costitutivo e dello
          statuto,  dell'atto  da  cui  risulti  la  deliberazione di
          istituire  la  sede  secondaria  e  dell'atto di nomina del
          rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni
          contenute nell'art. 2506 del codice civile;
                  2)  un  certificato  comprovante  la  residenza del
          rappresentante generale nel territorio della Repubblica;
                  3)  l'elenco  nominativo degli amministratori e dei
          responsabili della gestione;
                  4)  il  certificato,  rilasciato  dalle  competenti
          autorita'  di controllo dello Stato in cui si trova la sede
          legale,  dal quale risultino quali rami tra quelli indicati
          al punto A) della tabella allegata l'impresa e' autorizzata
          ad esercitare ed i rischi effettivamente esercitati;
                b) obbligarsi  a  tenere  presso  la  sede secondaria
          istituita  nel territorio della Repubblica una contabilita'
          specifica dell'attivita' esercitata nel territorio stesso e
          a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;
                c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilita'
          in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli  articoli 103 e
          seguenti;
                d) presentare un programma dell'attivita' che intende
          esercitare  nel territorio della Repubblica, in conformita'
          delle disposizioni di cui all'art. 95;
                e) fornire  ogni  altro  documento  che  sia ritenuto
          necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione in base
          al presente decreto.
                e-bis) comunicare   il   nome   e   l'indirizzo   del
          mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in
          ciascuno  degli  altri Stati membri, se i rischi da coprire
          sono  classificati  nel  ramo 10 del punto A dell'allegato,
          esclusa la responsabilita' del vettore.".