Art. 13. Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n. 576, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "In ogni caso, e' garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalita' nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 11 (Consiglio). - Il consiglio e' costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attivita' assicurative e finanziarie. In ogni caso, e' garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalita' nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attivita', remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'art. 4 o di enti e societa' con essi comunque collegati. Ai componenti del consiglio compete una indennita' nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della meta' dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.".