Art. 13.
             Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576

  1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n.
576, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:
  "In  ogni  caso,  e'  garantita la presenza di componenti dotati di
specifica    professionalita'    nel    settore    dell'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione di veicoli a motore e natanti.".
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 13:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della legge 12
          agosto  1982,  n. 576, come modificato dal presente decreto
          legislativo:
              "Art.  11  (Consiglio). - Il consiglio e' costituito da
          sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.
              I  componenti  sono nominati con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in
          carica  quattro  anni  e  possono essere confermati per non
          piu' di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di
          indiscussa moralita' e indipendenza e di provata competenza
          nelle   materie   tecniche  o  giuridiche  interessanti  le
          attivita'  assicurative  e  finanziarie.  In  ogni caso, e'
          garantita  la  presenza  di  componenti dotati di specifica
          professionalita'     nel     settore     dell'assicurazione
          obbligatoria  della  responsabilita' civile derivante dalla
          circolazione di veicoli a motore e natanti.
              I  componenti  del  consiglio  non  possono  esercitare
          alcuna  attivita',  remunerata  o gratuita, in favore degli
          enti e delle imprese di cui all'art. 4 o di enti e societa'
          con essi comunque collegati.
              Ai  componenti  del  consiglio  compete  una indennita'
          nella   misura   stabilita   con   decreto   del   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.  Essi
          decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata
          a due riunioni consecutive.
              Per  la  validita'  delle  riunioni  e'  sufficiente la
          presenza della meta' dei componenti del consiglio.
              Le  deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice;
          in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
              Alle   riunioni   del   consiglio  partecipa  con  voto
          consultivo il vice direttore generale.".