Art. 2. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 2. Fatti salvi la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilita' civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 3. Gli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo: a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento, e b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento. 4. Gli articoli 10 e 11 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE e nelle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, gli aventi diritto al risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilita' civile del responsabile.
Note all'art. 2: - Per la direttiva 72/166/CEE, vedi note alle premesse. - Per l'art. 6, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi note all'art. 1. - L'art. 7, della citata legge, cosi' recita: "Art. 7. - L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. L'assicuratore e' tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato. Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'art. 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione. Il regolamento di esecuzione stabilira' le modalita' per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonche' le modalita' per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. Il conducente del veicolo deve avere con se' il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'art. 33 della presente legge.".