Art. 2.
                   Oggetto e campo di applicazione

  1.  Il presente decreto stabilisce disposizioni specifiche relative
agli  aventi  diritto  al  risarcimento  per danni a cose o a persone
derivanti  da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello
di  residenza  degli  stessi,  provocati dall'uso di veicoli che sono
assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
  2.  Fatti  salvi  la  legislazione  di  Stati  terzi  in materia di
responsabilita'  civile  e  il  diritto  internazionale  privato,  le
disposizioni  del presente decreto si applicano anche ai residenti in
uno  Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a
persone  derivanti  da  sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici
nazionali  di  assicurazione  hanno  aderito  al  sistema della carta
verde,  ogniqualvolta  tali  sinistri  siano  provocati  dall'uso  di
veicoli  che  sono  assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato
membro.
  3.  Gli  articoli  3, 6, 7, 8 e 9 si applicano soltanto nel caso di
incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:
    a)  assicurato  tramite  uno  stabilimento  situato  in uno Stato
membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al
risarcimento, e
    b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello
di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
  4. Gli articoli 10 e 11 si applicano anche agli incidenti provocati
dai  veicoli  di Stati terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della
direttiva  72/166/CEE e nelle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7
della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
  5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, gli aventi diritto al
risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti
dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilita' civile del
responsabile.
 
          Note all'art. 2:
              - Per la direttiva 72/166/CEE, vedi note alle premesse.
              - Per  l'art.  6, della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
          vedi note all'art. 1.
              -  L'art. 7, della citata legge, cosi' recita:
              "Art. 7. - L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla
          presente   legge   deve   essere   comprovato  da  apposito
          certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il
          periodo  di assicurazione per il quale sono stati pagati il
          premio o la rata di premio.
              L'assicuratore   e'  tenuto  nei  confronti  dei  terzi
          danneggiati   per   il   periodo   di  tempo  indicato  nel
          certificato,  salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo
          comma, del codice civile.
              All'atto  del rilascio del certificato di assicurazione
          l'assicuratore    consegna    inoltre   all'assicurato   un
          contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di
          riconoscimento  del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese
          e  giorno  di scadenza del periodo di assicurazione per cui
          e' valido il certificato.
              Il  contrassegno  deve essere applicato sul veicolo cui
          l'assicurazione  si  riferisce  negli stessi modi stabiliti
          dall'art.  12  del  testo  unico  delle  leggi  sulle tasse
          automobilistiche,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione
          del  disco  contrassegno  rilasciato all'atto del pagamento
          della tassa di circolazione.
              Il  regolamento  di  esecuzione stabilira' le modalita'
          per  il  rilascio  e  le caratteristiche del certificato di
          assicurazione  e  del  contrassegno  di  cui  ai precedenti
          commi,  nonche'  le  modalita' per il rilascio di duplicati
          degli   stessi   in  caso  di  sottrazione,  smarrimento  o
          distruzione.
              Il  conducente  del  veicolo  deve  avere  con  se'  il
          certificato   di  assicurazione  ed  esibirlo,  insieme  ai
          documenti   di   circolazione,  a  richiesta  degli  organi
          indicati nell'art. 33 della presente legge.".