Art. 5. Centro di informazione 1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e' istituito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, il quale puo' anche stipulare a titolo gratuito apposite convenzioni con enti pubblici o privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni di cui alla lettera a), un Centro di informazione incaricato: a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni: 1) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; 2) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilita' del vettore; 3) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 3 e notificati al Centro di informazione conformemente al comma 3; b) di assistere gli aventi diritto al risarcimento nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), numeri 1, 2 e 3. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione. 3. Le imprese di assicurazione comunicano tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro. 4. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 2, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, o 2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica, o 3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica. 5. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei limiti stabiliti dal presente decreto legislativo. 6. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare: a) all'impresa di assicurazione, o b) all'ente di immatricolazione del veicolo. 7. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica sono tenute a comunicare, in via sistematica, i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario. 8. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di polizia, nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e dall'articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano, l'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6, possono richiedere al Centro di informazione i dati per i quali hanno interesse motivato. 9. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione, l'ISVAP puo', ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, avvalersi dei dati non sensibili trattati per le finalita' della banca dati sinistri, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5-quater, della legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni. L'ISVAP dispone le modifiche e le integrazioni necessarie alla banca dati sinistri, al fine di coordinare il relativo trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione. 10. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni per i soggetti di cui al comma 3, sono definite con provvedimento dell'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso provvedimento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui al comma 9, che saranno oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione, con esclusione dei dati sensibili. 11. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, l'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, l'ISVAP ha altresi' titolo ad accedere ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 12. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/26/CE. 13. L'inosservanza del termine di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione al Centro di informazione, da stabilirsi con il provvedimento dell'ISVAP di cui al comma 10, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, secondo le modalita' procedurali di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni: a) la sanzione da euro 200 a euro 600 se il ritardo e' contenuto negli otto giorni successivi a detto termine; b) la sanzione da euro 400 a euro 1.200 se il ritardo supera il termine di cui alla lettera a) fino a 30 giorni dalla scadenza del termine di invio; c) la sanzione da euro 600 a euro 1.800 se il ritardo supera i 30 giorni di cui alla lettera b). 14. Le sanzioni di cui al comma 13 si applicano anche nelle ipotesi di invio di dati incompleti.