Art. 5.
                       Centro di informazione

  1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a
seguito  di  un  sinistro  derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore,  e'  istituito  presso  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo - ISVAP, il quale
puo'  anche stipulare a titolo gratuito apposite convenzioni con enti
pubblici o privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni di
cui alla lettera a), un Centro di informazione incaricato:
    a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:
      1)  la  targa  di immatricolazione di ogni veicolo che staziona
abitualmente nel territorio della Repubblica;
      2)   i   numeri   e  la  data  di  scadenza  delle  polizze  di
assicurazione  che  coprono la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione  di  detti  veicoli  per  i  rischi  di  cui  al ramo 10
dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi
dalla responsabilita' del vettore;
      3)  le  imprese di assicurazione che coprono la responsabilita'
civile  derivante  dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di
cui  al ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  175, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i mandatari per
la   liquidazione   dei   sinistri   designati  da  tali  imprese  di
assicurazione  conformemente all'articolo 3 e notificati al Centro di
informazione conformemente al comma 3;
    b)  di assistere gli aventi diritto al risarcimento nell'ottenere
le informazioni di cui alla lettera a), numeri 1, 2 e 3.
  2.  Le  informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono conservate
per   un   periodo   di   sette   anni   dalla   data  di  cessazione
dell'immatricolazione  del  veicolo  o  di  scadenza del contratto di
assicurazione.
  3. Le imprese di assicurazione comunicano tempestivamente ai centri
di  informazione  di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del
proprio  mandatario  per  la  liquidazione  dei sinistri designato in
ciascuno Stato membro.
  4.  I  danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 2,
hanno  diritto  di  richiedere  al Centro di informazione entro sette
anni dalla data del sinistro:
    a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
    b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della
stessa;
    c)  nome  ed  indirizzo  del  mandatario  per la liquidazione dei
sinistri   dell'impresa   di  assicurazione  nello  Stato  membro  di
residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
      1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, o
      2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente
nel territorio della Repubblica, o
      3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
  5.  Il  trattamento  e  la  comunicazione  dei  dati personali sono
consentiti,  con  esclusione  dei  dati  personali sensibili ai sensi
della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  nei limiti stabiliti dal
presente decreto legislativo.
  6. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al
Centro  di  informazione  il  nome  e  l'indirizzo del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o
del  locatario  in  ipotesi di leasing finanziario del veicolo che ha
causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un
interesse  giuridicamente  tutelato ad ottenere tali informazioni, si
rivolge in particolare:
    a) all'impresa di assicurazione, o
    b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
  7.  Le  imprese  di  assicurazione  che  coprono la responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  che  stazionano
abitualmente   nel   territorio   della   Repubblica  sono  tenute  a
comunicare,  in  via  sistematica, i dati relativi ai numeri di targa
dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione
della  copertura  assicurativa,  ai  nominativi  dei mandatari per la
liquidazione  dei  sinistri  nominati  in  ciascuno Stato membro e, a
richiesta,  tempestivamente  i dati relativi al nome ed indirizzo del
proprietario  o  dell'usufruttuario  o  dell'acquirente  con patto di
riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario.
  8.  Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di
polizia,  nonche'  gli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e le pubbliche
amministrazioni  competenti  in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti    fraudolenti    nel   settore   delle   assicurazioni
obbligatorie,   hanno   accesso   gratuito  ai  dati  del  Centro  di
informazione,  fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e dall'articolo 25, comma
2, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le imprese di assicurazione,
l'Ufficio  centrale italiano, l'Organismo di indennizzo nazionale, di
cui  all'articolo  6,  possono richiedere al Centro di informazione i
dati per i quali hanno interesse motivato.
  9.  Per  le  esigenze  di funzionamento del Centro di informazione,
l'ISVAP  puo',  ai  sensi  della  legge  31  dicembre  1996,  n. 675,
avvalersi  dei  dati  non  sensibili  trattati per le finalita' della
banca  dati  sinistri,  istituita  ai  sensi  dell'articolo  2, comma
5-quater,   della   legge  26  maggio  2000,  n.  137,  e  successive
modificazioni.   L'ISVAP  dispone  le  modifiche  e  le  integrazioni
necessarie  alla  banca  dati  sinistri,  al  fine  di  coordinare il
relativo   trattamento  dei  dati  con  le  esigenze  del  Centro  di
informazione.
  10. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da parte
delle imprese di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento
dei  dati  e  di  gestione  del  Centro  di  informazione,  anche nei
confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni,
nonche'  le  modalita' di accesso alle informazioni per i soggetti di
cui  al  comma 3, sono definite con provvedimento dell'ISVAP, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto. Con lo stesso provvedimento
sono  individuati  i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui
al  comma  9,  che  saranno oggetto di trattamento anche da parte del
Centro di informazione, con esclusione dei dati sensibili.
  11.  Ai  sensi  dell'articolo  25, comma 2, della legge 24 novembre
2000, n. 340, l'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli
ed  ai  nomi  dei  proprietari  dei  veicoli  contenuti  nei pubblici
registri.  Ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre  1994,  n.  634,  l'ISVAP ha altresi' titolo ad accedere ai
dati  dell'archivio  nazionale  dei veicoli di cui agli articoli 225,
comma  1,  lettera  b),  e  226,  commi  5  e  seguenti,  del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  12.  Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione
istituiti   dagli   altri   Stati   membri   per  l'attuazione  delle
disposizioni contenute nella direttiva 2000/26/CE.
  13.  L'inosservanza  del  termine  di invio dei dati da parte delle
imprese di assicurazione al Centro di informazione, da stabilirsi con
il   provvedimento   dell'ISVAP   di   cui   al  comma  10,  comporta
l'applicazione  delle  seguenti  sanzioni  amministrative, secondo le
modalita'  procedurali  di  cui  all'articolo 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni:
    a)  la sanzione da euro 200 a euro 600 se il ritardo e' contenuto
negli otto giorni successivi a detto termine;
    b)  la  sanzione da euro 400 a euro 1.200 se il ritardo supera il
termine  di  cui  alla lettera a) fino a 30 giorni dalla scadenza del
termine di invio;
    c) la sanzione da euro 600 a euro 1.800 se il ritardo supera i 30
giorni di cui alla lettera b).
  14. Le sanzioni di cui al comma 13 si applicano anche nelle ipotesi
di invio di dati incompleti.