Art. 8. Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati 1. Nel caso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale richiesta di risarcimento: a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26/CE. In questo caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale una richiesta di risarcimento se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. 2. L'Organismo di indennizzo nazionale si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro. 3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale e' sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. Tuttavia, l'Organismo di indennizzo nazionale non puo' subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del sinistro sia insolvente o rifiuti di pagare. 4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo nazionale la propria richiesta di risarcimento in forma scritta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purche' con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo di indennizzo nazionale con rilascio di ricevuta. 5. L'Organismo di indennizzo nazionale interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso, con le modalita' di cui al comma 4, sopra la propria richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento. 6. L'Organismo di indennizzo nazionale informa immediatamente: a) l'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri; b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto; c) la persona che ha causato il sinistro, se nota; d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove e' avvenuto il sinistro se il sinistro e' stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e' accaduto il sinistro; di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverra' entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta. 7. L'Organismo di indennizzo nazionale cui e' stata presentata la richiesta di risarcimento e' tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo applicabili nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.
Nota all'art. 8: - Per la direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse.