Art. 8.
         Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

  1.  Nel caso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma
2,  gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo
nazionale richiesta di risarcimento:
    a)  qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la
liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano
fornito  una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta
di  risarcimento  entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto
hanno  presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di
assicurazione  del  veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al
mandatario per la liquidazione dei sinistri;
    b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato
un  mandatario  per la liquidazione dei sinistri nel territorio della
Repubblica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2000/26/CE.  In questo caso gli aventi diritto non possono presentare
all'Organismo  di  indennizzo nazionale una richiesta di risarcimento
se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di
assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno
ricevuto  una  risposta  motivata  entro tre mesi dalla presentazione
della richiesta.
  2.  L'Organismo  di  indennizzo  nazionale  si  astiene  o cessa di
intervenire  a  favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno
intrapreso  o  intraprendano  un'azione  legale  direttamente  contro
l'impresa   di   assicurazione  ovvero  contro  il  responsabile  del
sinistro.
  3.   L'intervento   dell'Organismo   di   indennizzo  nazionale  e'
sussidiario  rispetto  alla  richiesta  nei confronti della persona o
delle  persone  che  hanno  causato  il sinistro ovvero nei confronti
dell'impresa   di  assicurazione  o  del  suo  mandatario.  Tuttavia,
l'Organismo   di   indennizzo   nazionale  non  puo'  subordinare  il
risarcimento  alla dimostrazione che il responsabile del sinistro sia
insolvente o rifiuti di pagare.
  4.  Gli  aventi  diritto  presentano  all'Organismo  di  indennizzo
nazionale  la  propria  richiesta  di  risarcimento in forma scritta,
inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento o a mezzo
telefax,  purche' con rilascio del relativo rapporto di trasmissione,
o  consegnata  a  mano  all'Organismo  di  indennizzo  nazionale  con
rilascio di ricevuta.
  5.  L'Organismo  di  indennizzo nazionale interviene entro due mesi
dalla  data  in  cui  gli  aventi  diritto presentano ad esso, con le
modalita'   di  cui  al  comma  4,  sopra  la  propria  richiesta  di
risarcimento,  ma  pone  fine al suo intervento in caso di successiva
risposta  motivata dell'impresa di assicurazione o del mandatario per
la  liquidazione  dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al
risarcimento.
  6. L'Organismo di indennizzo nazionale informa immediatamente:
    a)  l'impresa  di  assicurazione  con  la  quale e' assicurato il
veicolo   che   ha  causato  il  sinistro  o  il  mandatario  per  la
liquidazione dei sinistri;
    b)   l'organismo   di   indennizzo   dello   Stato  membro  dello
stabilimento  dell'impresa  di  assicurazione  che  ha  stipulato  il
contratto;
    c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
    d)  l'ufficio  nazionale  per  l'assicurazione dello Stato ove e'
avvenuto  il  sinistro  se il sinistro e' stato causato da un veicolo
stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e' accaduto il
sinistro;
di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e
che  interverra'  entro  due  mesi a decorrere dalla presentazione di
detta richiesta.
  7.  L'Organismo  di indennizzo nazionale cui e' stata presentata la
richiesta   di   risarcimento   e'   tenuto   a  rispettare,  per  la
determinazione  della responsabilita' e la quantificazione del danno,
le norme del diritto positivo applicabili nello Stato ove e' avvenuto
il sinistro.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per la direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse.