Art. 100 
          (Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca) 
 
   1.  Al  fine  di  promuovere  e  sostenere   la   ricerca   e   la
collaborazione  in  campo  scientifico  e  tecnologico   i   soggetti
pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca,  possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a  privati
e per via telematica, dati relativi  ad  attivita'  di  studio  e  di
ricerca,  a  laureati,  dottori  di  ricerca,  tecnici  e  tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con  esclusione  di  quelli
((di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento)). 
   2.  Resta  fermo  il  diritto  dell'interessato  di   ((rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli  16,
17, 18 e 21 del Regolamento)). 
   3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono  documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
   4.  I  dati  di  cui   al   presente   articolo   possono   essere
successivamente trattati per i soli  scopi  in  base  ai  quali  sono
comunicati o diffusi. 
   ((4-bis. I diritti  di  cui  al  comma  2  si  esercitano  con  le
modalita' previste dalle regole deontologiche.))