Art. 102 
(( (Regole deontologiche per il trattamento a fini  di  archiviazione
           nel pubblico interesse o di ricerca storica) )) 
 
   ((1. Il Garante promuove,  ai  sensi  dell'articolo  2-quater,  la
sottoscrizione di regole deontologiche  per  i  soggetti  pubblici  e
privati, ivi comprese le  societa'  scientifiche  e  le  associazioni
professionali,  interessati  al  trattamento  dei  dati  a  fini   di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.)) 
   ((2. Le  regole  deontologiche  di  cui  al  comma  1  individuano
garanzie adeguate per i diritti e  le  liberta'  dell'interessato  in
particolare:)) 
   a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione  dei
dati, in armonia con le disposizioni  del  presente  codice  ((e  del
Regolamento))  applicabili  ai  trattamenti  di  dati  per  finalita'
giornalistiche  o  di  pubblicazione  di  articoli,  saggi  e   altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica; 
   b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione  e  la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare  lo  stato
di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di  tipo  familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia  interesse  e'
informato dall'utente della prevista diffusione di dati; 
   c)  le  modalita'  di  applicazione  agli  archivi  privati  della
disciplina dettata in materia di trattamento dei  dati  ((a  fini  di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)), anche in
riferimento  all'uniformita'  dei   criteri   da   seguire   per   la
consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella
diffusione.