Art. 103 
      (( (Consultazione di documenti conservati in archivi). )) 
 
   ((1. La consultazione dei documenti conservati  negli  archivi  di
Stato, in quelli storici degli enti pubblici  e  in  archivi  privati
dichiarati  di  interesse  storico  particolarmente   importante   e'
disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  e  dalle
relative regole deontologiche.))