Art. 105 
                     (Modalita' di trattamento) 
 
   1. I dati personali trattati ((a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica)) non possono essere utilizzati per prendere decisioni  o
provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per  trattamenti  di
dati per scopi di altra natura. 
   2. ((I fini statistici e di ricerca  scientifica))  devono  essere
chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di  cui
((agli articoli 13 e 14 del regolamento)) anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente  codice
e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.
322 ((...)). 
   3.  Quando  specifiche  circostanze  individuate  ((dalle   regole
deontologiche)) di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un
soggetto di rispondere in nome e per conto di  un  altro,  in  quanto
familiare o convivente,  ((le  informazioni  all'interessato  possono
essere date)) anche per il tramite del soggetto rispondente. 
   4. Per il trattamento effettuato ((a fini statistici o di  ricerca
scientifica))  rispetto  a  dati  raccolti  per  altri  scopi,   ((le
informazioni all'interessato non sono dovute))  quando  richiede  uno
sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono  adottate
le  idonee  forme   di   pubblicita'   individuate   ((dalle   regole
deontologiche)) di cui all'articolo 106.