Art. 106 
(( (Regole deontologiche per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di
                      ricerca scientifica). )) 
 
  ((1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo  2-quater,  regole
deontologiche per i soggetti pubblici  e  privati,  ivi  comprese  le
societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per fini statistici o  di  ricerca  scientifica,
volte a individuare garanzie adeguate per i  diritti  e  le  liberta'
dell'interessato in conformita' all'articolo 89 del Regolamento. 
  2. Con le regole deontologiche di cui al comma  1,  tenendo  conto,
per i soggetti  gia'  compresi  nell'ambito  del  Sistema  statistico
nazionale,  di  quanto  gia'  previsto  dal  decreto  legislativo   6
settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, sono individuati in particolare: 
    a) i presupposti e i procedimenti per  documentare  e  verificare
che i trattamenti, fuori  dai  casi  previsti  dal  medesimo  decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
fini statistici o di ricerca scientifica; 
    b) per quanto non previsto dal  presente  codice,  gli  ulteriori
presupposti  del  trattamento  e  le  connesse  garanzie,  anche   in
riferimento  alla  durata  della   conservazione   dei   dati,   alle
informazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati
raccolti anche presso terzi,  alla  comunicazione  e  diffusione,  ai
criteri  selettivi  da  osservare  per   il   trattamento   di   dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle  modalita'
per la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell'esercizio  dei  diritti
dell'interessato,  tenendo  conto  dei   principi   contenuti   nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa; 
    c)  l'insieme  dei  mezzi  che  possono  essere   ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri  per  identificare
direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione  alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
    d) le garanzie da osservare nei casi in cui si  puo'  prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei  principi  contenuti
nelle raccomandazioni di cui alla lettera b); 
    e) modalita' semplificate per la prestazione del  consenso  degli
interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo
9 del regolamento; 
    f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16,  18  e
21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89,
paragrafo 2, del medesimo Regolamento; 
    g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei  dati
e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al  trattamento
dei dati personali sotto  l'autorita'  diretta  del  titolare  o  del
responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies; 
    h) le misure da adottare per favorire il rispetto  del  principio
di minimizzazione e delle misure  tecniche  e  organizzative  di  cui
all'articolo 32 del Regolamento, anche in  riferimento  alle  cautele
volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non  sono
autorizzate o designate e  l'identificazione  non  autorizzata  degli
interessati,  all'interconnessione  dei  sistemi  informativi   anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale  e  all'interscambio  di
dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi  con
enti ed uffici situati all'estero; 
    i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da  parte  delle
persone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano
autorizzate al  trattamento  dei  dati  personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono
tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,  tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.))