Art. 107 
   (( (Trattamento di categorie particolari di dati personali). )) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e  fuori
dei casi di particolari indagini  a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica previste dalla legge,  il  consenso  dell'interessato  al
trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando  e'
richiesto,  puo'  essere   prestato   con   modalita'   semplificate,
individuate dalle regole deontologiche  di  cui  all'articolo  106  o
dalle misure di cui all'articolo 2-septies.))