Art. 108 
                (( (Sistema statistico nazionale). )) 
 
  ((1. Il trattamento di dati personali  da  parte  di  soggetti  che
fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto
dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106,  comma  2,  resta
inoltre disciplinato dal decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, in particolare per quanto riguarda il trattamento  dei  dati  di
cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma  statistico
nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio  dei  relativi
diritti e i  dati  non  tutelati  dal  segreto  statistico  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.))