Art. 110 
           (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). 
 
  1.  Il  consenso  dell'interessato  per  il  trattamento  dei  dati
relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo  medico,
biomedico o epidemiologico, non e' necessario quando  la  ricerca  e'
effettuata in base a disposizioni di legge  o  di  regolamento  o  al
diritto dell'Unione europea in conformita' all'articolo 9,  paragrafo
2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto  ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione  d'impatto  ai
sensi degli articoli 35 e 36 del  Regolamento.  Il  consenso  non  e'
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni,  informare
gli  interessati   risulta   impossibile   o   implica   uno   sforzo
sproporzionato,  oppure  rischia  di   rendere   impossibile   o   di
pregiudicare  gravemente  il  conseguimento  delle  finalita'   della
ricerca. In tali casi, il  titolare  del  trattamento  adotta  misure
appropriate per  tutelare  i  diritti,  le  liberta'  e  i  legittimi
interessi dell'interessato, il programma di  ricerca  e'  oggetto  di
motivato parere favorevole del competente comitato  etico  a  livello
territoriale ((. Nei casi  di  cui  al  presente  comma,  il  Garante
individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106,  comma
2, lettera d), del presente codice)). 
  2. In caso di  esercizio  dei  diritti  dell'interessato  ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di  cui
al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza  modificare  questi  ultimi,  quando  il  risultato   di   tali
operazioni non produce  effetti  significativi  sul  risultato  della
ricerca.