Art. 110-bis 
(( (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini
           di ricerca scientifica o a fini statistici). )) 
 
  ((1. Il Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore  di  dati
personali,  compresi  quelli  dei   trattamenti   speciali   di   cui
all'articolo 9 del Regolamento, a fini di  ricerca  scientifica  o  a
fini  statistici  da   parte   di   soggetti   terzi   che   svolgano
principalmente tali attivita' quando, a causa di particolari ragioni,
informare gli interessati risulta impossibile o  implica  uno  sforzo
sproporzionato,  oppure  rischia  di   rendere   impossibile   o   di
pregiudicare  gravemente  il  conseguimento  delle  finalita'   della
ricerca, a condizione  che  siano  adottate  misure  appropriate  per
tutelare  i  diritti,   le   liberta'   e   i   legittimi   interessi
dell'interessato, in conformita'  all'articolo  89  del  Regolamento,
comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione  dei
dati. 
  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione o  anche  successivamente,  sulla  base  di  eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad  assicurare  adeguate  garanzie   a   tutela   degli   interessati
nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte  di
terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. 
  3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per
le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato  dal
Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati  d'ufficio  e
anche  in  relazione  a  determinate  categorie  di  titolari  e   di
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni  dell'ulteriore
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  4. Non costituisce trattamento  ulteriore  da  parte  di  terzi  il
trattamento dei dati personali raccolti per  l'attivita'  clinica,  a
fini di ricerca, da  parte  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione  del  carattere
strumentale  dell'attivita'  di  assistenza  sanitaria   svolta   dai
predetti istituti rispetto alla ricerca,  nell'osservanza  di  quanto
previsto dall'articolo 89 del Regolamento.))