Art. 111 
(( (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto  di
                             lavoro). )) 
 
  ((1.  Il  Garante  promuove,  ai  sensi   dell'articolo   2-quater,
l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e  privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato  nell'ambito
del rapporto di lavoro per le finalita' di cui  all'articolo  88  del
Regolamento,   prevedendo   anche   specifiche   modalita'   per   le
informazioni da rendere all'interessato.))