Art. 111-bis 
      (( (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). )) 
 
  ((1. Le informazioni di cui all'articolo 13  del  Regolamento,  nei
casi  di  ricezione  dei  curricula  spontaneamente  trasmessi  dagli
interessati al fine della instaurazione di  un  rapporto  di  lavoro,
vengono fornite al  momento  del  primo  contatto  utile,  successivo
all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di  cui
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso
al trattamento dei dati  personali  presenti  nei  curricula  non  e'
dovuto.))