Art. 120 
                              Sinistri 
 
  1.  L'Istituto  per  la  vigilanza  sulle   assicurazioni   ((...))
definisce con proprio provvedimento le procedure e  le  modalita'  di
funzionamento della banca di  dati  dei  sinistri  istituita  per  la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti  nel  settore
delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati
in Italia, stabilisce  le  modalita'  di  accesso  alle  informazioni
raccolte dalla  banca  dati  per  gli  organi  giudiziari  e  per  le
pubbliche amministrazioni competenti  in  materia  di  prevenzione  e
contrasto   di   comportamenti   fraudolenti   nel   settore    delle
assicurazioni obbligatorie, nonche'  le  modalita'  e  i  limiti  per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 
  2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma  1
dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle  funzioni
indicate nel medesimo comma. 
  3. Per quanto non previsto dal presente articolo  si  applicano  le
disposizioni dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private
((di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)).