Art. 121 
              (( (Servizi interessati e definizioni) )) 
 
 
   1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento
dei  dati  personali  connesso   alla   fornitura   di   servizi   di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico su  reti  pubbliche
di comunicazioni, comprese quelle che  supportano  i  dispositivi  di
raccolta dei dati e di identificazione. 
   ((1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
titolo si intende per: 
     a) «comunicazione elettronica», ogni  informazione  scambiata  o
trasmessa tra un numero finito di soggetti  tramite  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico.  Sono  escluse  le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di  comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo  che
le stesse informazioni  siano  collegate  ad  uncontraente  o  utente
ricevente, identificato o identificabile; 
     b) «chiamata»,  la  connessione  istituita  da  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibil e al pubblico  che  consente  la
comunicazione bidirezionale; 
     c)  «reti  di   comunicazione   elettronica»,   i   sistemi   di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o  di
instradamento e altre risorse,  inclusi  gli  elementi  di  rete  non
attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,  a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,  comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a  commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e
televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,  le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione
trasportato; 
     d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete  di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti; 
     e)  «servizio   di   comunicazione   elettronica»,   i   servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi  di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle  reti  utilizzate
per la diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei  limiti  previsti
dall'articolo  2,  lettera  c),  della   direttiva   2002/21/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
     f) «contraente», qualunque persona  fisica,  persona  giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
di tali servizi, o comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite
schede prepagate; 
     g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza  un  servizio
di comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico,  per  motivi
privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 
     h) «dati relativi al  traffico»,  qualsiasi  dato  sottoposto  a
trattamento ai fini della trasmissione di una  comunicazione  su  una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; 
     i) «dati relativi all'ubicazione», ogni  dato  trattato  in  una
rete di comunicazione elettronica o da un servizio  di  comunicazione
elettronica che indica la posizione  geografica  dell'apparecchiatura
terminale dell'utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico; 
     l) «servizio a valore aggiunto», il  servizio  che  richiede  il
trattamento dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati  relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a  quanto
e' necessario per  la  trasmissione  di  una  comunicazione  o  della
relativa fatturazione; 
     m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete  o  nell'apparecchiatura  terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.))