Art. 122 
 (Informazioni raccolte nei riguardi dell'contraente o dell'utente) 
 
 
   1. L'archiviazione delle informazioni  nell'apparecchio  terminale
di un contraente o di un  utente  o  l'accesso  a  informazioni  gia'
archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il  contraente
o l'utente abbia espresso  il  proprio  consenso  dopo  essere  stato
informato con ((...)) modalita' semplificate ((...)). Cio' non  vieta
l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni  gia'
archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,  o  nella
misura strettamente necessaria al  fornitore  di  un  servizio  della
societa' dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente  o
dall'utente a erogare tale servizio.  Ai  fini  della  determinazione
delle modalita' semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene
anche conto delle proposte formulate dalle associazioni  maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie
economiche coinvolte, anche allo scopo  di  garantire  l'utilizzo  di
metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del  contraente
o dell'utente. 
   2. Ai fini dell'espressione  del  consenso  di  cui  al  comma  1,
possono essere  utilizzate  specifiche  configurazioni  di  programmi
informatici  o  di  dispositivi  che  siano  di   facile   e   chiara
utilizzabilita' per il contraente o l'utente. 
  2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso  di  una
rete  di  comunicazione  elettronica  per  accedere  a   informazioni
archiviate nell'apparecchio  terminale  di  un  contraente  o  di  un
utente, per archiviare informazioni o per  monitorare  le  operazioni
dell'utente.