Art. 123 
                     (Dati relativi al traffico) 
 
 
   1. I dati relativi al  traffico  riguardanti  abbonati  ed  utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di  un
servizio di comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  sono
cancellati o resi anonimi quando non  sono  piu'  necessari  ai  fini
della trasmissione della comunicazione elettronica,  fatte  salve  le
disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 
   2. Il trattamento  dei  dati  relativi  al  traffico  strettamente
necessari  a  fini  di  fatturazione  per  l'contraente,  ovvero   di
pagamenti in caso di interconnessione, e' consentito al fornitore,  a
fini di documentazione in caso di contestazione della fattura  o  per
la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore  a  sei  mesi,
salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per  effetto  di
una contestazione anche in sede giudiziale. 
   3. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2  nella
misura e per la durata necessarie a fini  di  commercializzazione  di
servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi  a
valore aggiunto, solo se  l'contraente  o  l'utente  cui  i  dati  si
riferiscono hanno manifestato preliminarmente  il  proprio  consenso,
che e' revocabile in ogni momento. 
   4. Nel fornire ((le informazioni di cui agli articoli 13 e 14  del
Regolamento))  il  fornitore  del  servizio  informa  l'contraente  o
l'utente  sulla  natura  dei  dati  relativi  al  traffico  che  sono
sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo  trattamento  ai
fini di cui ai commi 2 e 3. 
   5. Il trattamento dei  dati  personali  relativi  al  traffico  e'
consentito  unicamente  ((a  persone  che,  ai  sensi   dell'articolo
2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che  operano))
sotto  la  diretta  autorita'   del   fornitore   del   servizio   di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o,  a  seconda  dei
casi, del fornitore della rete pubblica di  comunicazioni  e  che  si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi
per  canto  di  clienti,  dell'accertamento   di   frodi,   o   della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o  della
prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato
a quanto e'  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento  di  tali
attivita'  e  deve  assicurare  l'identificazione   ((della   persona
autorizzata)) che accede ai  dati  anche  mediante  un'operazione  di
interrogazione automatizzata. 
   6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i
dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione    di    controversie    attinenti,    in    particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.