Art. 124 
                     (Fatturazione dettagliata) 

 
   1.  L'((contraente))  ha  diritto  di  ricevere  in  dettaglio,  a
richiesta e senza alcun aggravio di  spesa,  la  dimostrazione  degli
elementi che compongono la fattura  relativi,  in  particolare,  alla
data e all'ora di inizio della conversazione, al numero  selezionato,
al tipo di numerazione, alla localita', alla durata e  al  numero  di
scatti addebitati per ciascuna conversazione. 
   2.  Il  fornitore  del  servizio  di   comunicazione   elettronica
accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare
comunicazioni  e  a  richiedere  servizi  da   qualsiasi   terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi  per  il  pagamento  di
modalita' alternative alla  fatturazione,  anche  impersonali,  quali
carte di credito o di debito o carte prepagate. 
   3. Nella documentazione inviata all'((contraente))  relativa  alle
comunicazioni  effettuate  non  sono  evidenziati  i  servizi  e   le
comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie  per
attivare le modalita' alternative alla fatturazione. 
   4. Nella fatturazione all'((contraente)) non sono  evidenziate  le
ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di  specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti  determinati  o  riferiti  a
periodi limitati, l'((contraente)) puo' richiedere  la  comunicazione
dei numeri completi delle comunicazioni in questione. 
   5.  Il  Garante,  accertata   l'effettiva   disponibilita'   delle
modalita' di cui  al  comma  2,  puo'  autorizzare  il  fornitore  ad
indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.