Art. 125 
                    (Identificazione della linea) 
 
 
   1. Se e' disponibile la presentazione  dell'identificazione  della
linea  chiamante,  il  fornitore  del   servizio   di   comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante  la
possibilita' di  impedire,  gratuitamente  e  mediante  una  funzione
semplice,   la   presentazione   dell'identificazione   della   linea
chiamante, chiamata per chiamata. L'contraente chiamante  deve  avere
tale possibilita' linea per linea. ((Rimane in ogni caso fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11  gennaio  2018,  n.
5.)) 
   2. Se e' disponibile la presentazione  dell'identificazione  della
linea  chiamante,  il  fornitore  del   servizio   di   comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'contraente  chiamato
la possibilita' di impedire, gratuitamente e  mediante  una  funzione
semplice,  la  presentazione  dell'identificazione   delle   chiamate
entranti. 
   3. Se e' disponibile la presentazione  dell'identificazione  della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione
sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile  al  pubblico   assicura   all'contraente   chiamato   la
possibilita',  mediante  una  funzione  semplice   e   gratuita,   di
respingere    le    chiamate    entranti    se    la    presentazione
dell'identificazione  della  linea  chiamante  e'   stata   eliminata
dall'utente o contraente chiamante. 
   4. Se e' disponibile la presentazione  dell'identificazione  della
linea  collegata,  il  fornitore  del   servizio   di   comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'contraente  chiamato
la possibilita' di impedire, gratuitamente e  mediante  una  funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante. 
   5. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  anche  alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea.  Le
disposizioni di cui ai commi  2,  3  e  4  si  applicano  anche  alle
chiamate provenienti da tali Paesi. 
   6. Se e' disponibile la presentazione  dell'identificazione  della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del  servizio  di
comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico   informa   gli
abbonati e  gli  utenti  dell'esistenza  di  tale  servizio  e  delle
possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.